22 marzo 2024

La riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti in caso di pagamenti tracciabili

Con la recente risposta all’interpello n. 69 del 12 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicabilità, nei confronti dei soggetti aderenti al Gruppo IVA, della riduzione a due anni dei termini di accertamento prevista dall’art. 3 del D.lgs. n. 127/2015 in caso di tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro.

Al di là del caso di specifico, l’occasione è utile per riepilogare i presupposti dell’agevolazione.

L’art. 3 del D.lgs. n. 127/2015 prevede che.

·         il termine di decadenza di cui all’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 e il termine di decadenza di cui all’art. 43, comma 1, del TUIR – entrambi fissati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata, rispettivamente, la dichiarazione annuale IVA e la dichiarazione dei redditi – sono ridotti di due anni,

·         la riduzione si applica solo nei confronti dei soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

La riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti può essere riconosciuta solo a coloro che:

·         documentino le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri. A tal fine, la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile, nelle sue varie forme (fattura immediata o differita), in alternativa alla seconda (circolare n. 3/E/2020);

·         garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore a 500 euro.

Restano fermi, tra gli altri, gli ulteriori requisiti stabiliti dal D.M. 4 agosto 2016, vale a dire:

·         la non applicabilità della riduzione dei termini di decadenza a redditi diversi da quelli d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi;

·         la necessità di indicare nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini;

·         l’esigenza che tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare complessivo superiore a 500 euro (comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell’operazione) siano eseguiti con uno degli strumenti individuati dal richiamato art. 3 del D.lgs. n. 127/2015 (bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ecc.).

Alla luce del quadro normativo e interpretativo sopra esposto, con la risposta n. 331/E/2021 è stato chiarito che:

·         in assenza di documentazione delle operazioni con le modalità indicate (fatture elettroniche via Sistema di Interscambio e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri), la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti;

·         né, del resto, possono usufruire di tale riduzione coloro che, pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrono volontariamente.

Ai fini della riduzione dei termini di accertamento, l’art. 3 del D.lgs. n. 127/2015 richiede che le operazioni attive siano documentate tramite fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Di contro, non assume rilievo la circostanza che il soggetto passivo riceva, con riferimento alle operazioni passive di cui è destinatario, la documentazione cartacea (risposte n. 404/E/2022 e n. 331/E/2021).

Fiscal Focus - Marco Peirolo