Al di là del caso di specifico, l’occasione è utile per riepilogare i presupposti dell’agevolazione.
L’art. 3 del D.lgs. n. 127/2015 prevede che.
· il termine di decadenza di cui all’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 e il termine di decadenza di cui all’art. 43, comma 1, del TUIR – entrambi fissati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata, rispettivamente, la dichiarazione annuale IVA e la dichiarazione dei redditi – sono ridotti di due anni,
· la riduzione si applica solo nei confronti dei soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
La riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti può essere riconosciuta solo a coloro che:
· documentino le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri. A tal fine, la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile, nelle sue varie forme (fattura immediata o differita), in alternativa alla seconda (circolare n. 3/E/2020);
· garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore a 500 euro.
Restano fermi, tra gli altri, gli ulteriori requisiti stabiliti dal D.M. 4 agosto 2016, vale a dire:
· la non applicabilità della riduzione dei termini di decadenza a redditi diversi da quelli d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi;
· la necessità di indicare nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini;
· l’esigenza che tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare complessivo superiore a 500 euro (comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell’operazione) siano eseguiti con uno degli strumenti individuati dal richiamato art. 3 del D.lgs. n. 127/2015 (bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ecc.).
Alla luce del quadro normativo e interpretativo sopra esposto, con la risposta n. 331/E/2021 è stato chiarito che:
· in assenza di documentazione delle operazioni con le modalità indicate (fatture elettroniche via Sistema di Interscambio e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri), la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti;
· né, del resto, possono usufruire di tale riduzione coloro che, pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrono volontariamente.
Ai fini della riduzione dei termini di accertamento, l’art. 3 del D.lgs. n. 127/2015 richiede che le operazioni attive siano documentate tramite fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Di contro, non assume rilievo la circostanza che il soggetto passivo riceva, con riferimento alle operazioni passive di cui è destinatario, la documentazione cartacea (risposte n. 404/E/2022 e n. 331/E/2021).
Fiscal Focus - Marco Peirolo