Così statuisce la Corte di giustizia tributaria di I° grado di Salerno, sezione 10, con la sentenza n. 1470/2024 depositata in data 03/04/2024 (Presidente: Sessa; Relatore: Chianura).
Con tempestivo ricorso, il socio di una società di capitali impugnava un avviso di accertamento notificatogli con il quale l’Agenzia Entrate recuperava e accertava un reddito di capitale non dichiarato.
Tale accertamento faceva seguito ad un altro avviso di accertamento, emesso in capo alla SRL, di cui il ricorrente era socio unico, e titolare pertanto di una quota del 100%.
Alla predetta società era stato accertato un maggior reddito fiscale, essendo la stessa inadempiente (aveva omesso la dichiarazione reddituale) per l’anno 2016.
L’Agenzia delle Entrate, considerata la ristretta base societaria e presumendo che detto maggior utile fosse stato distribuito all’unico socio nello stesso periodo d’imposta in cui è maturato, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. e) e art. 47, comma 1 del D.p.r. 917/1986, aveva determinato a carico del ricorrente un reddito di capitale di pari importo.
Il ricorrente si doleva dei seguenti motivi di impugnazione: a) decadenza dell’accertamento; b) difetto di motivazione, c) violazione art. 5 e 116 TUIR; d) illegittima applicazione delle sanzioni, e chiedeva la declaratoria di nullità e l’annullamento dell’atto impositivo.
Trattenuta in decisione all’udienza la causa, la Corte di Giustizia di Salerno accoglieva il ricorso e annullava l’atto.
L’Agenzia delle Entrate fondava l’accertamento applicando il principio, ben noto in giurisprudenza secondo il quale l’accertamento del maggior reddito nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell’amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell’ente sono stati accantonati o reinvestiti, ritenendo l’atto congruamente motivato dalla semplice citazione degli arresti giurisprudenziali richiamati.
Ad avviso della Corte tributaria “questo collegio ritiene che la ristretta compagine non è elemento sufficiente a legittimare la presunzione della distribuzione dei soci del maggior reddito accertato in capo alle società di capitali, occorrendo alcuni riscontri gravi precisi e concordanti a supporto di tale presunzione semplice. In sostanza, l’argomento della ristretta base societaria non ha valenza probatoria nell’ambito della inferenza presuntiva, rappresentando un mero indizio da valutare in relazione ad altri elementi che l’ufficio deve acquisire (movimenti bancari, incrementi patrimoniali, operazioni finanziarie, polizze assicurative), giacché il contribuente non può fornire la prova della mancata percezione degli utili occulti che si configura alla stregua di una prova negativa.
Tale onere probatorio appare ancora più stringente dopo la novella legislativa che nell’ambito della riforma della giustizia tributaria ha rimodulato l’articolo 7, sui poteri del giudice, imponendo allo stesso un dettagliato percorso obbligatorio inteso alla valutazione delle prove offerte a supporto della pretesa tributaria, in assenza delle quali è obbligato ad annullare l’atto”.
Infatti, il nuovo comma 5-bis prevede espressamente che il giudice annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa e l’irrogazione delle sanzioni.
“Nel caso di specie”, continua il Collegio, “è di tutta evidenza che l’Ufficio è chiamato ad indicare esplicitamente gli elementi concreti sulla cui base le somme presuntivamente sottratte a imposizione da parte della società siano poi confluite al socio. Nel caso di specie, non sussistono certamente, in cui la difesa erariale si è limitata ad accertare in capo al socio, un maggior reddito come conseguenza dell’avviso di accertamento notificato alla società”.
FiscalFocus - Giulio Bartoli