16 gennaio 2026

La rottamazione-quinquies può fare da scudo penale per alcuni reati tributari

L’integrale pagamento dei carichi definibili consente di estinguere il debito e attivare la causa di non punibilità dell’art. 13, D.Lgs. 74/2000

La Rottamazione-quinquies costituisce una modalità di estinzione del debito tributario utile per evitare le conseguenze penali di alcune violazioni tributarie. Con l’integrale pagamento delle somme dovute a seguito della definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni previste dalla manovra finanziaria e nei termini massimi consentiti dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000, il reato, già consumato, non è più punibile. Il meccanismo virtuoso, tuttavia, potrà trovare applicazione esclusivamente nei casi di omessi versamenti di ritenute certificate, di imposta sul valore aggiunto per importi rilevanti e di indebiti utilizzi, oltre soglia, di crediti d’imposta non spettanti.

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 i reati di cui agli articoli 10-bis,10-ter e 10-quater, comma 1, ovvero relativi all’omesso versamento di ritenute certificate per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, all’omesso versamento di IVA per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta e all’indebito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i relativi debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonchè del ravvedimento operoso.

Rispetto alla punibilità il medesimo meccanismo, con termini di applicazione più stringenti, è previsto per i reati, certamente più gravi, relativi agli articoli 2,3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000. In caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione la causa di non punibilità trova applicazione se l’estinzione del debito tributario, o la presentazione della dichiarazione omessa, avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, e sempre che il ravvedimento o la presentazione della dichiarazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque altra attività di accertamento amministrativo o penale.

Per alcuni reati, ove si provveda al versamento integrale delle somme dovute entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la Rottamazione-quinquies consente l’estinzione integrale del debito tributario e, quindi, di realizzare le condizioni per beneficiare della citata causa di non punibilità prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000. Trovando applicazione esclusivamente per i carichi derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del dPR n. 600 del 1973 e agli articoli 54-bis e 54-ter del dPR n. 633 del 1972, la Rottamazione-quinquies consente l’estinzione integrale del debito, e quindi la non punibilità, per i soli reati di cui all’articolo 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate), 10-ter (omesso versamento imposta sul valore aggiunto), e 10-quater comma 1 (indebita compensazione crediti d’imposta non spettanti,) del decreto legislativo n. 74 del 2000. Si tratta, in particolare, dei reati conseguenti all’omesso versamento di imposte, come indicate nelle relative dichiarazioni, derivanti dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del dPR n. 600 del 1973 e agli articoli 54-bis e 54-ter del dPR n. 633 del 1972.

Inoltre, pur considerando una tempistica particolarmente stringente, si colga come al contribuente che abbia aderito alla Rottamazione-quinquies prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, proprio in virtù della procedura di pagamento in corso, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo (il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario). Dispone in tal senso, benchè con riferimento all’ordinaria procedura di rateazione del debito, l’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 74 del 2020.

Ove il contribuente, in considerazione delle somme dovute, non riesca ad estinguere il debito entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ma provvedendovi entro la chiusura del dibattimento stesso, ai sensi del successivo articolo 13-bis le pene per le violazioni tributarie commesse sono diminuite fino alla meta, e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12. Qualora il debito sia in fase di estinzione, su richiesta del contribuente, il processo è sospeso secondo le disposizioni del medesimo articolo 13-bis.

Fiscalfocus - Paolo Iaccarino