Ai sensi dell’articolo 2257 cod. civ. “Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri”.
Nell’atto costitutivo, quindi, è possibile affidare l’amministrazione congiuntamente a tutti i soci, ma può essere scelto anche un unico socio come amministratore, o, addirittura, un terzo.
Il terzo potrà amministrare la società da solo o unitamente ad altri soci ma resterà comunque una figura distinta da quella del socio, ragion per cui non potrà essere ritenuto illimitatamente responsabile.
D’altra parte, grazie alla pubblicità legale, i terzi possono effettivamente distinguere le posizioni dei soci da quelle degli amministratori (e, quindi, individuare le previste garanzie patrimoniali).
Il terzo, però, non può essere una società di capitali o di persone.
Pur essendo infatti possibile che una società di capitali o di persone amministri una Snc, ciò risulta possibile soltanto nel caso in cui la società partecipi alla Snc: al ricorrere di tale fattispecie, amministratore della società dovrà essere considerata la società, mentre il concreto esercizio dell’attività gestoria sarà lasciato al soggetto designato, nell’ambito di un’assemblea ordinaria, dalla società-amministratrice.