21 luglio 2023

L'assenza degli adeguati assetti fa scattare la revoca dell'amministratore.

La mancata istituzione (peraltro mai sollecitata dal collegio sindacale) di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell’articolo 2086, comma 2, del Cc concretizza un grave atto di mala gestione che giustifica la revoca dell’amministratore; e poi, non si ottempera a detto obbligo con la sola distribuzione delle deleghe agli amministratori. Così si esprime il Tribunale di Catania con il provvedimento dell’8 febbraio scorso che si inserisce nel solco già tracciato dal Tribunale di Roma con l’ordinanza del 24 settembre 2020.

La mancata istituzione (peraltro mai sollecitata dal collegio sindacale) di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell’articolo 2086, comma 2, del Cc concretizza un grave atto di mala gestione che giustifica la revoca dell’amministratore; e poi, non si ottempera a detto obbligo con la sola distribuzione delle deleghe agli amministratori. Così si esprime il Tribunale di Catania con il provvedimento dell’8 febbraio scorso che si inserisce nel solco già tracciato dal Tribunale di Roma con l’ordinanza del 24 settembre 2020.

Il tratto fondamentale del nuovo codice della crisi è la cultura della prevenzione per intercettare tempestivamente i primi segnali di (seria) difficoltà per poter intervenire e porre rimedio prima che la situazione di crisi possa peggiorare fino a sfociare nella insolvenza. Cultura della prevenzione che il legislatore persegue attraverso il rafforzamento della organizzazione aziendale, considerata come lo strumento principe per intercettare precocemente situazioni di difficoltà dell’impresa. A tal fine il legislatore è intervento sull’articolo 2086 che, novellato, è in vigore già dal 16 marzo 2019. Con la richiamata disposizione si obbliga l’impresa a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che sia adeguato alla natura e alle dimensioni e in grado tale di intercettare tempestivamente eventuali segnali di crisi e di perdita della continuità. In aggiunta l’imprenditore deve attivarsi senza indugio per l’adozione delle idonee iniziative per il superamento della crisi e per il recupero della continuità aziendale. Ulteriori indicazioni nell’articolo 3 del codice della crisi che, dopo aver indicato i “parametri” che confermano l’adeguatezza, evidenzia quelli che potrebbero essere considerati importanti segnali di allarme. Talché l’articolo 3 può ben essere considerato a tutti gli effetti una norma che completa l’articolo 2086, comma 2; anzi la estende poiché impone doveri organizzativi non soltanto all’imprenditore collettivo e societario (gli assetti), ma anche all’imprenditore individuale (le misure). Sia le misure sia gli assetti sono strumenti organizzativi la cui finalità è la rilevazione tempestiva dello stato di crisi e (gli assetti) la perdita della continuità aziendale.

Le norme codicistiche si limitano spesso ad indicare principi di carattere generale senza offrire una chiara definizione. Ciò di verifica anche per la fattispecie in esame per la quale la legge precisa solo che la loro istituzione spetta agli amministratori (e la vigilanza al collegio), senza dare indicazioni aggiuntive (qualcosina troviamo nel citato articolo 3). Importanti indicazioni finora erano ritraibili dalle norme di comportamento del collegio sindacale del Cndcec; cui si aggiunge ora un interessante ed analitico documento da poco disponibile sul sito della Fnc in cui si propone un’analisi particolareggiata della normativa sia dal punto di vista civilistico ma anche dal punto di vista aziendalistico per la realizzazione di assetti compliant con la disposizione, senza tralasciare un cenno al modello organizzativo ex Dlgs 231/2001 che «nell’ambito degli adeguati assetti (svolge) un ruolo fondamentale».

Nicola Cavalluzzo - Il Sole 24Ore