Secondo la previsione dell’articolo 17 del D.P.R. 435/2001, “se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso”.
I termini sono fissati dall’articolo citato e di seguito riepilogati.
I soggetti IRES effettuano il versamento del saldo dell’anno d’imposta 2022 e del primo acconto dell’anno di imposta 2023 entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta 2022, quindi entro il 30 giugno 2023 per i soggetti solari, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, quindi entro il 30 luglio 2023 per i soggetti solari.
Considerato che tale giorno cade di domenica, il termine è differito al 31 luglio 2023.
Il secondo (o unico) acconto dei soggetti IRES per il periodo di imposta 2023 è effettuato entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta 2022 (30 novembre 2023 per i soggetti solari).
Le società di capitali, analogamente a quanto avviene per gli altri contribuenti, possono versare in unica soluzione, ovvero rateizzare il versamento dei saldi e dei primi acconti: in tal caso le rate successive alla prima devono essere versate entro il 16 di ciascun mese (salvo quella del mese di agosto che, ordinariamente differita al 20 per la pausa feriale, quest’anno è differita al 21 cadendo il 20 di domenica).
La rateazione, in tutti i casi, non può andare oltre il 16 novembre 2023.
Nel caso, quindi, di soggetti IRES solari che hanno approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, prescindendo dalla rateizzazione e dalla maggiorazione, i termini di versamento sono:
· saldi IRES ed IRAP anno d’imposta 2022 e primi acconti anno d’imposta 2023 entro il 30 giugno 2023;
· secondi acconti anno d’imposta 2023 entro il 30 novembre 2023.
In ipotesi di opzione per il differimento con la maggiorazione dello 0,4%, prescindendo dalla rateizzazione, i termini sono:
· saldi IRES ed IRAP anno d’imposta 2022 e primi acconti anno d’imposta 2023 entro il 31 luglio 2023 (differimento in quanto il 30 luglio 2023 cade di domenica);
· secondi acconti anno d’imposta 2023 entro il 30 novembre 2023.
Come previsto dall’articolo 17 citato, “i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio”.
Si tratta, ad esempio, delle società che approvano il bilancio nel mese di giugno 2023 in applicazione dell’articolo 2364, comma 2, c.c., che consente, al ricorrere di determinate condizioni, l’approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni.
In tali casi, quindi, prescindendo dalla rateizzazione e dalla maggiorazione, i termini di versamento sono:
· saldi IRES ed IRAP 2022 e primi acconti 2023 entro il 31 luglio 2023 (differimento in quanto il 30 luglio 2023 cade di domenica);
· secondi acconti 2023 entro il 30 novembre 2023.
I soggetti solari che approvano il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 nel mese di giugno 2023 ed intendono fruire della maggiorazione dello 0,40%, prescindendo dalla rateizzazione, sono tenuti al rispetto dei seguenti termini:
· saldi IRES ed IRAP anno d’imposta 2022 e primi acconti anno d’imposta 2023 entro il 30 agosto 2023 (30 giorni successivi al 31 luglio 2023);
· secondi acconti anno d’imposta 2023 entro il 30 novembre 2022.
È possibile, anche in assenza di approvazione del bilancio, fruire del differimento oneroso pagando lo 0,40%.
In riferimento alle rateizzazioni, le istruzioni ai modelli SC ed SP “parte generale” riportano il seguente prospetto (in calce), che tiene conto della posticipazione dei termini che cadono di sabato o domenica.
Giovanni Riccio - Fiscalfocus