La manovra 2025 si limita a stabilizzare la norma agevolativa secondo l’ultima versione vigente.
La disciplina della L. 448/2001 prevede che sono ammessi al beneficio della possibilità di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, i soggetti che effettuano operazioni potenzialmente rilevanti ai fini della generazione di redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR.
I beneficiari della norma agevolativa sono:
· le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa;
· le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
· gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa;
· i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia.
Per effetto della modifica che pone a regime la disciplina in parola, la possibilità della rivalutazione è concessa a condizione del possesso della partecipazione al 1° gennaio di ciascun anno.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze imponibili ai sensi della sopra richiamata disposizione del TUIR, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale al 1° gennaio, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Per i titoli, le quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili.
Per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR, con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente.
L’imposta sostitutiva è pari al 16% ed è versata entro il 30 novembre dell’anno di riferimento. Può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
Si badi che, in ogni caso, la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno.
Infine, si segnala che la modifica apportata dalla legge di bilancio 2025 aggiunge all’articolo 5 sopra citato il comma 7-bis, ai sensi del quale le disposizioni in parola non si applicano ai fini della determinazione, ai sensi dell’articolo 68, comma 2-bis, del TUIR, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Ne consegue che il regime agevolato non risulterà compatibile con la cd. partecipation exemption per le società e gli enti commerciali non residenti.
Fiscalfocus - Giovanni Riccio