18 dicembre 2023

Limiti alla detrazione IVA per gli omaggi ai dipendenti

Anche per i servizi a titolo gratuito, non è sempre ammesso il diritto alla detrazione per l’azienda

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, molte imprese definiscono le politiche aziendali di premio o fidelizzazione, rivolte non soltanto alla clientela, quanto anche al proprio personale.

Ciò porta con sé la necessità di valutare gli oneri fiscali collegati all’acquisto dei beni e servizi ceduti gratuitamente e, in modo particolare, la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA ad essi relativa.

In termini generali, non possono essere qualificati come spese di rappresentanza, ai sensi dell’art. 19-bis1 lett. h) del DPR 633/72, gli acquisti di beni che l’impresa concede, in omaggio, ai lavoratori.

La cessione è comunque esclusa da IVA, ma lo status del destinatario non consente all’impresa di beneficiare del diritto alla detrazione dell’imposta “a monte” nemmeno qualora i prodotti acquistati siano di costo inferiore o pari a 50 euro, non essendo integrato lo scopo promozionale (presente, invece, negli omaggi a clienti; cfr. R.M. n. 666305/90).

Un’ulteriore fattispecie meritevole di approfondimento riguarda i servizi che sono destinati ai dipendenti a titolo gratuito.

Anche in questo caso, occorre verificare se possa essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati dal datore di lavoro.

Premesso che la prestazione nei confronti del dipendente configura, in linea generale, un’operazione fuori campo IVA (Corte di Giustizia 17 novembre 2022, causa C-607/20), l’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto sussistente il “nesso diretto e immediato” tra le operazioni di acquisto dei servizi di welfare “a monte” e le operazioni effettuate “a valle” che conferisce il diritto alla detrazione (risposte a interpello n. 338/2020 e n. 273/2022).

Non vi sarebbe neppure la possibilità di ricondurre gli acquisti alle spese generali che, secondo l’Agenzia delle Entrate, devono anch’esse caratterizzarsi per una stretta correlazione con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo (Corte di Giustizia 5 luglio 2018, causa C-320/17).

Si registra, tuttavia, anche la diversa posizione assunta dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22332/2018, nella quale è stata riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di portare in detrazione l’IVA assolta per l’acquisto di servizi consistenti nel soggiorno estivo dei figli dei dipendenti, nella formazione e nel trasporto del personale.

Tale orientamento è stato esaminato dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui, in considerazione del regime di indetraibilità oggettiva di cui all’art. 19-bis1 del DPR 633/72, le conclusioni della giurisprudenza sarebbero valide solo nell’ipotesi in cui le prestazioni acquisite avessero natura accessoria rispetto alle esigenze dell’impresa (risposta a interpello n. 338/2020).

Così avviene, ad esempio, per il trasporto gratuito dei dipendenti tra l’abitazione e il luogo di lavoro, se questi risiedono in zone non coperte dal servizio di trasporto pubblico (Corte di Giustizia 18 luglio 2013, causa C-124/12).

In linea di principio, secondo l’Amministrazione finanziaria, vale il criterio per cui, in assenza di un “nesso diretto e immediato” con l’attività d’impresa (aspetto da valutare caso per caso), è sempre da ritenersi indetraibile l’IVA assolta per acquisti destinati a fornire servizi a titolo gratuito.

In questo contesto, c’è anche da considerare la circostanza in cui i servizi acquistati dal datore di lavoro siano destinati ai dipendenti addebitando loro una parte del costo.

Con la sentenza 16 ottobre 1997, causa C-258/95, la Corte di Giustizia ha sancito il principio secondo cui le prestazioni erogate ai dipendenti, per le quali esiste un nesso concreto con la retribuzione, sono da qualificarsi come operazioni effettuate a titolo oneroso, soggette al regime IVA proprio della prestazione eseguita.

A livello generale, l’imposta a monte è da ritenersi detraibile secondo i criteri ordinari ex art. 19 del DPR 633/72.

Per i servizi di trasporto indetraibilità oggettiva

Una criticità potrebbe rinvenirsi quando è destinato ai dipendenti un servizio per il quale l’IVA sia oggettivamente indetraibile, come l’abbonamento al servizio di trasporto pubblico (art. 19-bis1 lett. e) del DPR 633/72), ad uso promiscuo.

Una lettura restrittiva della disposizione da ultimo richiamata, aderente all’orientamento di prassi, fa ritenere preferibile considerare non spettante il diritto alla detrazione dell’imposta “a monte”, da parte della società che acquista il servizio e lo “riattribuisce” ai dipendenti. Non sarebbe quindi applicabile il principio affermato nella R.M. 361729/79, relativo a un caso in cui l’imposta era stata considerata detraibile in vigenza di un contratto di appalto tra il datore di lavoro e la società che erogava il servizio di trasporto (in tale sede, il dipendente non avrebbe comunque potuto utilizzare il mezzo di trasporto anche nella propria sfera privata).

Eutekne - Luca Bilancini e Emanuele Greco