Non è corretta la contestazione di indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in comodato fondata unicamente sulla previsione contrattuale che pone a carico del comodatario le spese di manutenzione.
Occorre invece verificare se la spesa in questione rientri o meno nel programma imprenditoriale dell’impresa comodante, sulla base dell’applicazione del principio di inerenza che è immanente nell’ordinamento tributario. In questi termini si esprime la Corte di cassazione, con la sentenza 13043, depositata il 13 maggio, aderendo ad una visione d’insieme della disciplina del reddito d’impresa, scevra da formalismi.
La vicenda riguardava una società che aveva acquistato delle macchine da caffè concesse in comodato ai suoi clienti. Nel contratto di comodato era previsto che le spese di manutenzione fossero a carico dei clienti medesimi. Ciononostante, la proprietaria dei beni aveva provveduto a sostenere i relativi costi, deducendoli dal reddito d’impresa. L’Ufficio aveva pertanto contestato tale deduzione, in quanto non giustificata dalle originarie intese contrattuali. I giudici di secondo grado hanno confermato la pretesa dell’Ufficio.
La Cassazione è stata invece di diversa opinione, partendo dalla corretta applicazione del principio di inerenza che regge la tassazione del reddito d’impresa. Tale principio è stato giustamente qualificato come immanente all’ordinamento tributario – anche se viene erroneamente ricondotto all’articolo 109, comma 5, del Tuir – e prescrive che il reddito debba essere soggetto a imposizione al netto dei costi afferenti alla sua produzione. Ciò comporta, sempre nella ricostruzione interpretativa della Corte, che per accertare la deducibilità dei costi di manutenzione in esame è necessario verificare se la spesa è stata sostenuta nell’interesse della società proprietaria dei beni oppure delle imprese comodatarie. Tanto, alla luce dell’effettivo programma imprenditoriale della società interessata. Allo scopo, non appaiono dirimenti le pattuizioni contrattuali che ben potrebbero essere state in concreto disapplicate dalle parti. Risulta al contrario dirimente stabilire se la concessione in uso delle macchine da caffè e con essa il sostenimento dei costi afferenti fosse o meno funzionale alla produzione del reddito della comodante.
Si tratta, come già anticipato, di affermazione pienamente condivisibile, poiché coerente tanto con le ordinarie logiche di mercato quanto con i criteri normativi della tassazione del reddito d’impresa, così come interpretati, peraltro, dalla Corte costituzionale, nella sentenza 262/2020, in materia di deducibilità dell’Imu.
Dario Deotto Luigi Lovecchio - Il Sole 24 Ore