Dal 1° gennaio 2026, i soggetti che certificano le operazioni mediante documento commerciale sono tenuti a garantire l’integrazione tra il processo di rilevazione dei corrispettivi e quello di rilevazione dei pagamenti elettronici.
L’obbligo è disposto dall’art. 2 comma 3 del DLgs 127/2015 ed è duplice: da un lato richiede agli esercenti di memorizzare e trasmettere, unitamente ai corrispettivi, anche i dati degli incassi elettronici; dall’altro impone di comunicare il collegamento tra i POS e i registratori telematici utilizzati (o la procedura web dell’Agenzia delle Entrate).
La memorizzazione dei dati di pagamento è effettuata registrando, con i dati della cessione o prestazione, la forma di incasso utilizzata e il relativo ammontare, di modo che questi dati siano riportati sul documento commerciale e trasmessi in forma aggregata unitamente ai corrispettivi.
Invece, l’obbligo di collegamento consiste in una comunicazione da effettuare mediante apposito servizio sul portale Fatture e Corrispettivi, indicando che un determinato POS (fisico o virtuale) è abbinato a un determinato registratore.
Sotto il profilo sanzionatorio, dunque, occorre tenere distinti i due obblighi. In caso di omessa rilevazione e invio dei pagamenti elettronici, si applica una sanzione pari a 100 euro per ciascuna errata trasmissione, con un massimo di 1.000 euro per trimestre (art. 11 comma 2-quinquies del DLgs. 471/97).
Sono previste, poi, le sanzioni accessorie ex art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97, che consistono nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’attività medesima, per un periodo da tre giorni a un mese, ove nel corso di un quinquennio siano contestate 4 distinte violazioni compiute in giorni diversi.
L’art. 33 del DLgs. 148/2026 ha però introdotto una soglia di tolleranza tale per cui le suddette sanzioni (comprese quelle accessorie) non si applicano se, tra il numero di operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi, e il numero dei pagamenti elettronici accettati, vi è una discrepanza non superiore al 5%. Ad esempio, se gli incassi elettronici rilevati sul registratore sono 190 e i pagamenti elettronici registrati dal POS abbinato sono 200, la sanzione non opera, in quanto lo scarto tra i due numeri (indipendentemente dall’importo delle operazioni) non supera il 5% (10 operazioni).
Peraltro, in ragione dell’art. 3 comma 2 del DLgs. 472/97, la soglia di tolleranza dovrebbe avere effetto retroattivo (ossia anche per le violazioni antecedenti al 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del DLgs. 148/2026).
Per quanto riguarda, invece, le ipotesi di omesso/tardivo collegamento tra POS e RT, la disciplina sanzionatoria è rimasta invariata. In tal caso, sono previste:
- la sanzione da 1.000 a 4.000 euro ex art. 11 comma 5 del DLgs. 471/97;
- le sanzioni accessorie ex art. 12 comma 3 del DLgs. 471/97 (sospensione della licenza/autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi, e da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).
Si ricorda che, per i POS già in uso a gennaio 2026, la comunicazione andava effettuata entro il 20 aprile scorso. Per i POS attivati successivamente, invece, deve provvedersi tra il sesto giorno del secondo mese successivo alla data di disponibilità dello strumento ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Ad esempio, per un POS attivato a settembre, il collegamento va comunicato tra il 6 e il 30 novembre. Le stesse scadenze valgono nelle ipotesi di variazione dei collegamenti già comunicati.
Pur in assenza di indicazioni ufficiali, ove l’esercente si avveda di un errore nei suddetti adempimenti, dovrebbe poter ricorrere al ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione da 1/9 a 1/7 del minimo (ipotizzando l’assenza di controlli fiscali), a seconda di quando avviene il ravvedimento (art. 13 comma 1 lett. da a-bis) a b-bis) del DLgs. 472/97). In caso di PVC, il ravvedimento sarebbe però inibito, limitatamente alla richiamata sanzione dell’art. 11 comma 5 del DLgs. 471/97 (art. 13 comma 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97).
Supponiamo che un operatore abbia omesso di comunicare entro la scadenza del 20 aprile 2026 il collegamento di un POS attivo da gennaio, avvedendosi della violazione nel mese di settembre. Per ravvedersi, questi dovrebbe:
- versare la sanzione pari a 125 euro (1/8 di 1.000 euro, in quanto il ravvedimento avviene entro l’anno dalla violazione);
- comunicare l’abbinamento tra gli strumenti.
Per il versamento della sanzione potrebbe essere utilizzato il codice tributo “8911”.
Sarebbero comunque auspicabili chiarimenti con riguardo alle modalità di rimozione della violazione, posto che, in base alle funzionalità del servizio presente sul portale Fatture e Corrispettivi, non sembra possibile comunicare il collegamento con data antecedente a quella impostata in automatico dal sistema.
Eutekne - Alfio Cisello e Corinna Cosentino