07 luglio 2022

Morte del socio di SNC: gli eredi rispondono dei debiti?

In caso di morte del socio di una snc gli eredi che accettano l’eredità ma non diventano soci rispondono anche dei debiti contratti dalla società?

Ai sensi dell’articolo 2290 cod. civ., l’erede risponde delle obbligazioni contratte dalla società fino alla data di morte del socio, anche non dovesse subentrare nella posizione di socio.

Se l’erede, invece, entra a far parte della compagine societaria, allora assume la responsabilità sia per le obbligazioni anteriori che per quelle posteriori alla data del decesso.

Con riferimento al caso prospettato, tuttavia, si rendono necessarie alcune precisazioni. Giova in primo luogo ricordare che, ai sensi dell’articolo 2290, comma 2, cod. civ., “Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato”. Da ciò ne discende, quindi, che prima preoccupazione degli eredi debba essere quella di iscrivere la morte del socio nel registro delle imprese, in modo che il fatto sia portato alla conoscenza dei terzi.

Se, infatti, ciò non dovesse avvenire, gli eredi potrebbero essere ritenuti responsabili anche per le obbligazioni sorte dopo la morte del socio, salvo non riescano a provare che i terzi avrebbero potuto essere a conoscenza dello scioglimento del rapporto.

Come ricordato, tra l’altro, anche dalla giurisprudenza, il principio appena richiamato “è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge, quale, nella specie, l'obbligazione di versamento dell'Iva” (cfr. Cassazione, n. 6230/2013).