24 ottobre 2024

Mutui, l'ammortamento alla francese non genera anatocismo.

Interesse separato dal capitale perché calcolato sul debito di volta in volta residuo: preclusa dunque la generazione di interessi su interessi

La Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 3841 del 30 settembre 2024, nello sposare il principio di diritto espresso della Cassazione a sezioni unite ccon la sentenza 15130/24 (in tema di mutuo, a tasso fisso, con piano di ammortamento “alla francese”, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori) afferma che con tale piano di ammortamento «la generazione di interessi su interessi» è preclusa.

Il vivace dibattito tra giuristi e matematici sfociato in un corposo contenzioso ultradecennale trae origine dalla contestazione che, a differenza del regime finanziario della capitalizzazione semplice, nel quale gli interessi precedentemente maturati sono soltanto contabilizzati e non generano ulteriori interessi, nei piani di ammortamento alla francese sarebbe insito il regime finanziario in capitalizzazione composta nel quale gli interessi maturati, a causa della loro capitalizzazione, sono causa di ulteriori interessi, con presenza quindi del fenomeno anatocistico. Partendo dall’assunto che gli interessi scadrebbero interamente e contestualmente alla fine del finanziamento, i piani di ammortamento risultano calcolati in regime composto in quanto gli interessi risulterebbero pagati anticipatamente ad ogni scadenza di rata. In tale prospettiva, gli interessi periodali dovrebbero essere attualizzati rispetto alla data dell’ultima rata e pertanto ricondotti ad interesse semplice, il quale altro non sarebbe che il regime composto con gli interessi attualizzati.

I giudici partenopei (presidente D’Ambrosio, relatore Mariani) giungono, invece, alla conclusione che gli interessi sono esigibili periodicamente sul debito residuo, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti. In tal modo, l’interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene cumulato al capitale, ma tramite pagamenti periodici viene, per così dire, “staccato” dal capitale stesso, capitale che per sua natura è sempre produttivo di interessi dal momento del prestito a quello della sua restituzione ancorché si riduca ad ogni rata per la corrispondente quota periodica in essa inserita. In altri termini, tra un pagamento e un altro, sul capitale di debito residuo matura un interesse, che chiaramente rappresenta l’onere/costo periodico che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, ma questo interesse viene separato in maniera netta dal capitale in quanto calcolato esclusivamente sul debito di volta in volta residuo. Una volta che l’interesse maturato per il periodo corrispondente alla rata viene corrisposto, il capitale torna a produrre interessi depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché naturalmente ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale delle rate precedentemente versate. Con questo meccanismo, la generazione di interessi su interessi, e quindi l’anatocismo, è dunque preclusa.

Giovanni Esposito - Il Sole 24 Ore