01 giugno 2023

Negli statuti societari necessario prevedere clausole anti stallo

Lo stallo decisionale è qualcosa di più di un semplice disaccordo tra soci o amministratori

Lo stallo decisionale è qualcosa di più di un semplice disaccordo tra soci o amministratori.Nelle società può accadere che si crei una situazione di stallo decisionale conseguente al mancato raggiungimento dei consensi necessari per la formazione delle deliberazioni. La clausola (statutaria o parasociale), tuttavia, normalmente assume un contenuto più strutturato, contemplando a fronte della momentanea paralisi decisionale alcune riunioni formali o informali, antecedenti e preparatorie alla successiva convocazione dell’organo sociale, da tenersi tra alcuni dei rappresentanti dei fronti opposti o tra professionisti di loro fiducia. Non è escluso che le parti contrapposte richiedano, a fronte della persistenza di divergenti opinioni sul tema, l’assunzione di pareri esterni. Questo è quanto emerge dallo studio “Lo stallo decisionale assembleare” (123/2023), approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato e diffuso il 22 maggio 2023.

Clausola anti stallo – Come si legge nello studio del Notariato “normalmente, la procedura e il tentativo di accordo finale sono esperiti da parte dello stesso organo soggetto ad impasse (di solito l’assemblea) dopo un periodo di cooling-off (periodo di raffreddamento). La clausola può prevedere in tal caso quanto segue: “nell’ipotesi che l’assemblea sia incapace di decidere sulla materia all’ordine del giorno, può riconsiderare l’argomento non prima di …giorni, ma non dopo di giorni…dalla precedente riunione assembleare”. La fase c.d di raffreddamento (cooling-off) può imporre all’organo competente di riesaminare la questione controversa, anche dopo un nuovo approfondimento e sulla base di pareri e proposte di collaboratori e può imporre l’obbligo di procedere a consultazioni fra i soci al fine di spianare i contrasti. Dal punto di vista della tecnica redazionale è opportuno che sia disciplinata cronologicamente la sequenza degli incontri, onde consentire l’evidenziazione di eventuali comportamenti ostruzionistici, così come è opportuno che sia previsto il termine massimo entro il quale l’accordo deve essere raggiunto. La clausola normalmente prevede la natura vincolante dell’accordo così raggiunto e l’obbligo di darvi esecuzione tramite assunzione di deliberazioni conformi negli organi collegiali della società nei quali si era verificato il deadlock. Queste clausole, pur non costituendo espedienti particolarmente elaborati e pur avendo carattere vincolante solo sulle procedure da adottare e non sul raggiungimento di risultati utili, sono forse quelle che meglio si attagliano alle particolari caratteristiche della tipologia associativa paritetica, la quale deve trovare nella volontà delle parti lo strumento per consentire un continuo adattamento alle situazioni contingenti.

Partecipazione paritetica occasionale o costruita – Nello studio si esaminano gli strumenti di soluzione dello stallo decisionale. In tal senso, si ricorda l’insegnamento della contrattualistica dei paesi di common law dove emerge l’importanza della cosiddetta “tutela speculare”. Detta contrattualistica ritiene che uno dei modi più efficaci per tutelarsi dalle azioni altrui sia il far sì che tutti (i soci) abbiano gli stessi poteri (o più cinicamente le stesse armi) contro gli altri, garantendosi la pace attraverso l’egual rischio che tutti subiscono. L’immaginario collettivo limita il concetto di “partecipazione paritetica” all’ipotesi in cui in una compagine sociale si verifichi una suddivisione del capitale esattamente alla pari (fifty-fifty), ma tale lettura “riduttiva” non risponde alla realtà. La “pariteticità giuridica” affrontata nel presente scritto non è necessariamente rappresentata da una percentuale matematica (50-50) di partecipazione al capitale sociale, detta anche dagli anglosassoni società fifty-fifty.

Ma, piuttosto, si riferisce non semplicemente a una percentuale di capitale, bensì ad una “percentuale di diritti” equivalenti che nascono da patti societari che assegnano uguali diritti o prerogative a titolari di partecipazione al capitale sociale non necessariamente paritetiche.

Ad esempio in una compagine sociale ove un socio detiene il 60% del capitale e l’altro il 40% non è detto che si origini una compagine sociale dove il primo socio rappresenti la maggioranza che controlla e il secondo la minoranza che subisce l’altrui controllo. Potrebbe, infatti, verificarsi che il socio al 40% abbia tanti e tali diritti da corrispondere ad un socio che detenga il 50% del capitale nominale (perché ad esempio gode di diritti di veto sia in assemblea che in consiglio di amministrazione).

In conclusione, una partecipazione può risultare di fatto “paritetica” a prescindere dal fatto che corrisponda al 50% del capitale sociale, come una partecipazione al 50% del capitale sociale, ma implementata di diritti potrebbe consentire il governo della società. La pariteticità potrebbe essere quindi la conseguenza non di una partecipazione fifty-fifty al capitale, bensì la conseguenza di una scelta statutaria (per previsione di particolari categorie di azioni nelle spa o di categorie di quote nelle srl PMI o di diritti particolari dei soci in qualunque srl), o di una scelta parasociale (sindacati di voto), ovvero di entrambe.

Fiscalfocus -  Cinzia De Stefanis