Le previsioni contenute nel disegno di legge di bilancio in corso di esame
L’articolo 6 del disegno di legge di bilancio modifica la disciplina sui fringe benefit per il 2024, stabilendo nuove soglie di esenzione, ma mantenendo la distinzione tra dipendenti con e senza figli fiscalmente a carico.
Ai primi spetterà un plafond esente - ai fini fiscali e previdenziali - di 2mila euro, ai secondi di mille euro, con riferimento al periodo di imposta. Dal 2024, inoltre, viene unificato l’ambito di applicazione e il rimborso delle utenze domestiche del servizio dell’acqua e dell’energia elettrica, oltre a essere riconfermato, riguarderà anche i lavoratori senza figli a carico (che, invece, nel 2023 hanno un limite di 258,23 euro per le sole erogazioni di beni e servizi).
In aggiunta, viene esteso il perimetro applicativo includendo, tra le somme erogate o rimborsate in esenzione, anche le spese per l’affitto e per gli interessi sul mutuo, in entrambi i casi relativamente alla prima casa.
Gli interessi su mutui potrebbero essere altresì soggetti alla disciplina di cui alla lettera b), comma 4, dell’articolo 51 del Tuir e fruire del criterio agevolato di quantificazione del benefit secondo cui, ai fini dell’imponibile fiscale, si assume la metà della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Ad esempio, se il mutuo con capitale residuo di 100mila euro è fruttifero di interessi annui per 5mila euro, di cui 3mila versati dal datore di lavoro a titolo di benefit e 2mila dal lavoratore, il valore imponibile è pari alla metà della differenza tra 4.500 euro (ponendo il tasso ufficiale di riferimento del 4,50% a fine 2024) e 2mila euro (interessi applicati al dipendente), ossia 1.250 euro. In sostanza, questo è l’importo che concorre alla soglia di non imponibilità delle erogazioni in natura, di cui al comma 3 dell’articolo 51 del Tuir, elevata a mille o 2mila euro dal ddl di bilancio.
Proseguendo nell’esempio, il dipendente, che ipotizziamo avere figli a carico, potrebbe ricevere altri 750 euro (2mila-1.250) di rimborsi per bollette casalinghe di energia elettrica, in completa esenzione d’imposta per un beneficio totale di 3.750 euro (3mila+750). Dunque, tra i pagamenti effettuati dall’azienda a titolo di interessi sul mutuo e i rimborsi delle utenze domestiche, il beneficio monetario può superare le predette soglie di mille/2mila euro, salvo rimanervi fiscalmente all’interno, tenuto conto dei valori convenzionali da determinarsi in base all’articolo 51, comma 4, del Tuir.
Al fine di fruire della determinazione convenzionale, tuttavia, le Entrate richiedono che il datore versi l’importo degli interessi direttamente sul conto corrente che il dipendente ha dedicato al pagamento del mutuo, in modo tale che il denaro non entri nella disponibilità dello stesso. Al contempo è necessario che l’istituto di credito fornisca all’azienda adeguata informativa sulla regolarità dei pagamenti, su eventuali modifiche economiche del finanziamento o sulla revoca dello stesso (risoluzione 46/2010).
In conclusione, andrebbe chiarito se può fruire dell’anzidetta determinazione (convenzionale) agevolata di cui all’articolo 51, comma 4, del Tuir, anche il semplice rimborso di interessi sul mutuo prima casa comprovato dell’effettivo sostenimento della spesa, senza la necessità di osservare la procedura contenuta nella risoluzione 46/2020. Peraltro, sarebbe particolarmente di aiuto se la nuova disciplina fosse estesa agli interessi di tutti i prestiti, che sovente sono richiesti dai dipendenti in situazioni di emergenza (spese mediche, costi imprevisti eccetera).
Stefano Sirocchi - Il Sole 24