14 febbraio 2025

Nelle srl basta il sindaco unico

Sembra essere questa la soluzione imposta dal Tribunale di Milano alle srl inadempimenti

Allo stato, nelle srl la nomina dell’organo di controllo (anche monocratico) o del revisore legale sulla base dei nuovi parametri dimensionali di cui all’art. 2477 comma 2 lett. c) c.c. (totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità) sarebbe dovuta avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, sulla base dei dati emergenti dai bilanci relativi agli esercizi 2021 e 2022.

Molte srl, tuttavia, non hanno rispettato tale termine andando incontro all’applicazione del quinto comma dell’art. 2477 c.c., ai sensi del quale, “se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.

Da diversi mesi, allora, i Conservatori dei Registri delle imprese hanno iniziato ad attivarsi. Peraltro, prima di comunicare la mancata nomina al Tribunale, stanno inviando una lettera di sollecito. Il termine entro il quale provvedere sembra variare tra i 30 giorni (nel caso dei Conservatori del Triveneto) ai 60 (nel caso del Conservatore milanese) dall’avviso.

Solo a seguito della mancata nomina da parte delle assemblee societarie successivamente al sollecito, i Conservatori dei Registri delle imprese provvedono a segnalare il tutto ai competenti Tribunali ex art. 2477 comma 5 c.c.

Il Conservatore del Registro delle imprese di Milano, in particolare, sta inviando un avviso in cui, senza nulla precisare in merito a eventuali indicazioni statutarie, afferma che, in mancanza di nomina da parte dell’assemblea, “il Tribunale nominerà d’ufficio l’organo di controllo nella persona di un sindaco unico, il quale provvederà a comunicare senza indugio la propria nomina affinché” venga richiesta l’iscrizione ex art. 2400 comma 3 c.c. Successivamente sta presentando presso la cancelleria del Tribunale una “segnalazione ai sensi dell’art. 2477 c.c.” per l’adozione, da parte del Tribunale, degli “opportuni provvedimenti”.

Di seguito si riporta il contenuto standard dei decreti di nomina adottati dal Tribunale di Milano che si è avuto modo di consultare (cfr. Trib. Milano del 16 gennaio 2025 e del 5 dicembre 2024):

“Il Tribunale ... ha emesso il seguente

DECRETO

- vista la segnalazione di cui in epigrafe;

- visto l’art. 2477 comma 5 c.c.;

- ritenuto che, in base a quanto risulta dalla suddetta segnalazione, sussistono i presupposti per la nomina di un sindaco unico alla società sopra indicata;

- considerato che l’art. 2400 comma 3 c.c. prevede che gli amministratori della società, entro trenta giorni, provvedano ad iscrivere la nomina del sindaco nel registro delle imprese;

- considerato che, ai sensi dell’art. 2406, comma 1, c.c., il sindaco nominato, accettata la carica, dovrà provvedere, in caso di omissione da parte degli amministratori, a richiedere l’iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese;

P.Q.M.

NOMINA

sindaco unico della società …, la dott.ssa (Pec. :...”.

Il riferimento al sindaco unico è estremamente generico. Da un lato, anche in tale contesto non sembra attribuirsi rilievo a eventuali indicazioni statutarie, dall’altro, non si precisano i compiti affidati al nominato sindaco unico. In sé, quindi, sembra che quest’ultimo sia tenuto al mero controllo di legalità.

In taluni casi, tuttavia, il provvedimento di nomina del sindaco unico da parte del Tribunale è stato revocato in esito al ricorso presentato dalla srl per essersi nel frattempo – vale a dire prima della nomina del sindaco da parte del Tribunale e seppure l’accettazione sia intervenuta successivamente, trattandosi di elemento estraneo al controllo della società (così, espressamente, App. Milano 14 gennaio 2025) – attivata con la nomina del solo revisore unico, ossia optando per la soluzione che risulta essere quella maggiormente diffusa alla luce della interpretazione che ritiene sempre necessaria la revisione.

La soluzione che sta adottando il Tribunale di Milano – ma si veda anche il Tribunale di Brescia (cfr. Trib. Brescia 30 gennaio 2025) – risulta, peraltro, in contrasto non solo con la ricostruzione prevalente (orientata nel senso della necessaria presenza almeno del revisore legale), ma anche con quella proposta dal Comitato Triveneto dei Notai nella massima I.D.13, secondo la quale sarebbe necessaria, nelle ipotesi di controllo obbligatorio, tanto la revisione legale quanto il controllo di legalità. Se fosse vero – osservano i notai del triveneto – che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore è sempre alternativo, si dovrebbe affermare che, in caso di inerzia dei soci, il Tribunale non è chiamato unicamente a designare il o i soggetti destinati ad assolvere determinate funzioni, ma anche a determinare le funzioni stesse da assolvere, compiendo in tal modo una valutazione di merito.

Il Tribunale, cioè, con una soluzione estranea ai principi dell’ordinamento, sarebbe chiamato a integrare il contratto di società, compiendo una valutazione di merito di natura negoziale sul modello di controllo da adottare, sostituendo la propria volontà a quella dei contraenti.

Maurizio Meoli -  Eutekne