Nell’ambito delle operazioni di conferimento di partecipazioni (domestiche e intracomunitarie) l’integrazione del controllo è sempre stato un tema che ha generato criticità, per cui è certamente stata bene accolta la novità introdotta dalla riforma tributaria. Ricordiamo infatti che, con la norma modificata, le fattispecie assoggettabili al dettato normativo del conferimento di partecipazioni in neutralità indotta o naturale (ex articolo 177, comma 2, e articolo 178, comma 1, lettera e, del Tuir) possono essere:
1. lo scambio di una partecipazione che garantisce alla conferitaria il controllo di diritto;
2. ma anche lo scambio di una partecipazione che dà luogo a un incremento di controllo (è il caso in cui la conferitaria possiede di già una partecipazione che attribuisce il controllo di diritto).
È proprio questa seconda fattispecie che viene consentita, a decorrere dal 31 dicembre 2024 (ad opera del Dlgs 192/2024), con l’applicazione dei regimi fiscali agevolati. Prima della modifica, l’integrazione del controllo poteva beneficiare del realizzo controllato/neutralità solo se l’incremento della partecipazione in una società, già oggetto di controllo di diritto, avveniva «in virtù di un obbligo legale o vincolo statutario». La ratio era quella di non penalizzare le operazioni in cui l’incremento della partecipazione fosse imposto da clausole contrattuali; tuttavia, restavano escluse dal beneficio operazioni altrettanto meritevoli, che non trovavano giustificazione in un obbligo contrattuale/statutario.
La flessibilità guadagnata
La riscrittura normativa elimina il disposto che si prestava a censure comunitarie per un disallineamento con la direttiva 2005/19/Ce, consentendo oggi a un soggetto conferente di effettuare l’operazione nel rispetto del realizzo controllato ovvero in neutralità fiscale anche qualora la scambiata sia già controllata di diritto dalla conferitaria, e ciò a prescindere dai motivi per cui le ulteriori partecipazioni sono state scambiate.
Il caso più semplice è quello di Alfa Srl che possiede il 60% di Beta Srl e riceve da un socio di minoranza un ulteriore 10 per cento. Come osservato da Assonime (circolare 10/2025), la modifica risolve anche il caso di alcune situazioni che, a fronte di un risultato analogo, secondo la previgente disposizione non avrebbero beneficiato dello stesso trattamento tributario: si pensi al caso di tre soci titolari ciascuno del 30% di una partecipazione che intendono conferire il controllo della partecipata in una holding condivisa. Oggi come in passato, l’operazione è soggetta al regime del realizzo controllato, se attuato mediante lo schema dell’”uno acto”. Tuttavia, se il conferimento fosse stato articolato in due momenti – il primo a cura di due soci conferenti la maggioranza dei diritti di voto della partecipata (60%) e il secondo a cura del terzo socio che apportava la restante parte del 30% – le previgenti regole avrebbero penalizzato il secondo conferimento, laddove fosse avvenuto al di fuori di un obbligo legale o contrattuale.
Pertanto, il nuovo assetto normativo ha risolto quest’ultima situazione, rendendo particolarmente interessante il regime del conferimento di partecipazioni di controllo in tutte quelle situazioni in cui – per dare stabilità a un gruppo – un socio di minoranza intende conferire in una holding partecipazioni che consentono un rafforzamento del controllo partecipativo già esistente (ad esempio, per consentire un maggior presidio sulla partecipata stessa). La flessibilità di tale istituto giuridico permette anche di strutturare operazioni a catena quando non sussiste un perfetto allineamento tra i soci.
Il controllo indiretto
Nel valutare la sussistenza del controllo di diritto (articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile) acquisito dalla società conferitaria, resta da chiarire se debbano essere considerati anche i voti detenuti indirettamente dalla conferitaria. Sul punto, una risposta a interpello (non pubblica, Dre Lombardia 904-1261/2017) si è espressa a favore di una nozione di controllo più ampia, includendo anche le partecipazioni indirette. Nonostante sul punto si auspica che sia fornito un riscontro di prassi diretto, sia le interpretazioni del passato sull’articolo 5 del Dlgs 358/1997 trasfuso nell’articolo 177, sia quelle riferite alla disciplina del consolidato porterebbero a confermare che il concetto di controllo debba essere esteso anche a quello indiretto (analoghe conclusioni si rinvengono nel documento “I casi del Think tank” n. 5/2023).
Beatrice Bertoldi Primo Ceppellini - Il Sole 24Ore