La scelta del solo revisore è meno onerosa, ma la società non riceve ausili per i controlli su corretta gestione ed elementi che preconizzano una crisi.
Salvo ennesime proroghe dell’ultima ora (a oggi non previste), alcune decine di migliaia di srl, e alcune migliaia di coop, dovrebbero, nei prossimi mesi, nominare il revisore esterno o l’organo di controllo sindacale monocratico o pluripersonale. Ciò in quanto, relativamente alle più volte emendate disposizioni dell’art. 379 del Codice della crisi, tali nomine dovrebbero essere effettuate nell’ambito dell’assemblea che approva il bilancio 2022. Nello specifico l’obbligo riguarderà tutte le srl e le coop che abbiano superato nei bilanci 2021/2022 i nuovi parametri introdotti nel codice civile nel 2019.
Pare opportuno a riguardo porsi alcuni dubbi e trovare le relative soluzioni. Ci si interroga, ad esempio, sulla possibilità di usufruire della prorogatio dei 30 giorni rispetto all’assemblea di approvazione del bilancio previsti dal codice civile, di nominare il supplente in caso di sindaco unico, sui pro e i contro che incidono sulla scelta di nominare un sindaco o un revisore, nonché su poteri e limiti dell’intervento sostitutivo del Tribunale in caso di mancata nomina.
Circa il primo tema si ritiene che i 30 giorni concessi, a regime, dal codice civile successivamente all’assemblea delegata ad approvare il bilancio non valgano in sede di prima nomina. Quest’ultima, infatti, conclude la fase transitoria disciplinata dall’art. 379 comma 3 del Codice della crisi, ove si prevede che la prima nomina debba avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 e non entro i 30 giorni successivi a tale data.
In merito alla nomina del supplente per le società che scelgano il sindaco unico, la prassi prevalente ha, in questi ultimi anni, cambiato radicalmente la propria opinione. Mentre agli albori del dettato normativo, infatti, le posizioni erano sostanzialmente contrarie alla possibilità di provvedere a tale nomina (in tal senso, ad esempio, lo Studio del Consiglio nazionale del notariato n. 113-2012/I e il parere del MISE 28 agosto 2012 n. 01807772), in questi ultimi anni essa non solo è ammessa, ma in alcuni casi addirittura consigliata. In tal senso si veda, ad esempio, il commento alla Norma di comportamento 1.1 del 2020, che ammette la piena legittimità di clausole statutarie atte a prevedere il supplente, finalizzate a garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni di controllo e anche Assonime (peraltro in questo caso modificando un suo precedente orientamento) ne “Il Caso” n. 3/2021. Anche la giurisprudenza è nella stessa direzione e ha ritenuto legittima l’iscrizione del supplente al Registro delle imprese (cfr. Trib. Milano 11 marzo 2019).
In merito alla scelta da effettuare, quella del solo revisore risulta sicuramente “minimalista” e meno onerosa, ma la società non riceve alcun ausilio in merito ai controlli relativi al rispetto della legge, dello statuto, della corretta gestione e sulla individuazione di elementi che preconizzano una situazione di crisi; verifiche che possono essere di ausilio per evitare l’evoluzione della crisi in situazioni di insolvenza della società.
In definitiva, in relazione alle nuove disposizioni normative e alle responsabilità che gravano sull’organo gestorio, avveduti amministratori dovrebbero, a mio avviso, spingere i soci non solo alla nomina di un organo di controllo, e non esclusivamente di un revisore, ma altresì a scegliere il o i componenti dell’organo fra soggetti dotati di indipendenza, nonché comprovata professionalità. Tale nomina consentirà, infatti, al CdA o all’amministratore unico di ricevere una rilevante collaborazione alla corretta gestione aziendale, riducendo anche le responsabilità civili e penali che si addensano sui componenti dell’organo amministrativo, soprattutto in situazioni di crisi.
Ruolo sostitutivo del tribunale
Infine, in caso di mancata nomina da parte dell’assemblea, il comma 5 del modificato art. 2477 c.c. stabilisce che alla nomina provvede il Tribunale competente (in relazione alla sede legale della società) su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (amministratori, soci, istituti di credito finanziatori, ecc.) o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese. La chiamata in causa del Registro delle imprese (ed è questa la grande novità rispetto al passato) fa sì che l’intervento del Tribunale, limitatamente, si ricorda, al caso di mancata nomina per superamento dei limiti parametrici, sia oggi non più eventuale ma sostanzialmente automatico.
Il giudice competente, a questo punto, se l’atto costitutivo non indirizza espressamente la scelta (prevedendo ad esempio che nelle situazioni previste dall’art. 2477 c.c. la società sia tenuta a nominare un revisore persona fisica) avrà non solo l’incombenza di scegliere il soggetto nominabile, ma altresì l’onere di individuare il tipo di controllo a cui sottoporre la società. In altri termini, se l’atto costitutivo lo consente, spetterebbe al Tribunale scegliere se nominare un sindaco, tenuto ai controlli di cui agli artt. 2403 e ss. c.c. (c.d. controlli gestionali), con annesse funzioni di revisione, o un revisore legale, chiamato a effettuare esclusivamente i controlli di cui all’art. 14 del DLgs. 39/2010. Ovviamente, per poter provvedere alla nomina il giudice competente dovrà attingere il nominativo da un elenco di soggetti interessati. In relazione al fatto, inoltre, che, di norma, il soggetto che provvede alla nomina stabilisce anche i compensi del soggetto nominato, il Tribunale dovrebbe stabilire per il sindaco-revisore o per il revisore anche un “equo compenso”, presumibilmente sulla base dei parametri di cui al DM 140/2012.
Questi temi saranno approfonditi nell’incontro di studio “Predisposizione del bilancio 2022: novità e adempimenti e Bilanci 2022: ruoli e adempimenti di sindaci e revisori” in programma a partire dal 9 marzo e nei numeri di febbraio e marzo della rivista “Società e Contratti, Bilancio e Revisione”.
Luciano De Angelis
Eutekne