La Corte di Cassazione, con la sentenza 24 gennaio 2023 n. 2193, ha deciso che è inammissibile il ricorso notificato a mezzo PEC qualora la notifica eseguita in data 26 maggio 2020 e non perfezionatasi, a causa della casella postale piena, sia stata riproposta in data 5 maggio 2022.
I giudici hanno argomentato la decisione precisando che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita nuovamente presso il domicilio fisico del difensore, entro un termine congruo che, in base all’insegnamento della Cassazione a Sezioni Unite 15 luglio 2016 n. 14594, è individuato in un lasso di tempo “pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.
La decisione in esame, valorizzando la circostanza che la disciplina in materia di domicilio digitale non ha fatto venir meno la facoltà di eleggere domicilio presso un luogo fisico, ha individuato nella rinotifica presso il domicilio fisico, introducendo quindi un onere a carico del soggetto notificante, la soluzione alla negligenza del destinatario della notifica, che aveva impedito il perfezionamento della notifica.
Rileva considerare che, in tema di notificazioni a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall’ufficiale giudiziario, l’art. 149-bis comma 3 c.p.c.. stabilisce che “La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario”. Non esiste, invece, una norma che disciplini la fattispecie decisa, quindi relativa all’impossibilità di consegnare la notifica eseguita a mezzo PEC a causa della negligenza del titolare della PEC che non ha svuotato la casella postale.
Tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale opposto (Cass. 11 febbraio 2020 n. 3164), disatteso con la sentenza in esame, i giudici, dopo aver richiamato la norma applicabile in caso di notifica eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis comma 3 della L. n. 53/94, la quale indica “come momento di perfezionamento della notificazione dal punto di vista del destinatario, il «momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68»”, ritengono che “a tale ricevuta deve equipararsi anche quella con cui l’operatore attesta l’avere rinvenuta la casella di PEC «piena»”.
Orientamento non univoco
Tale orientamento da una parte valorizza la regola che si applica in caso di notifica a mani proprie del destinatario, in relazione alla quale l’art. 138 comma 2 c.p.c. stabilisce che se “il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie”.
Dall’altra, ha il pregio di addebitare le conseguenze della mancata consegna al soggetto responsabile della medesima, in quanto, come precisato dalla sentenza della Cassazione 11 febbraio 2020 n. 3164, “Il mancato buon esito della comunicazione telematica (...), dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, è un evento imputabile a quest’ultimo, in ragione dell’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi”.
Il contrasto giurisprudenziale in esame genera incertezza in una fase delicata del processo che potrebbe essere superata, in mancanza di una disposizione normativa specifica, almeno, da una sentenza pronunciata a Sezioni Unite che chiarisca se, in caso di notifica non perfezionata a causa della casella postale piena, il soggetto notificante possa considerare perfezionata la notifica o se, invece, debba rinotificare all’indirizzo fisico, chiarendo soprattutto quale sia, in tale caso, “l’indirizzo fisico” da utilizzare.
Caterina Monteleone - Eutekne