27 gennaio 2023

Novità del periodo: nuove risposte del Fisco

Anche nel secondo incontro con la stampa specializzata le risposte dell’Amministrazione finanziaria deludono le attese. Lontane dalle esigenze informative del momento, l’Agenzia delle Entrate si limita al minimo indispensabile.

Rispetto al contenuto della manovra finanziaria e alle altre disposizioni normative di più recente introduzione, le risposte di maggiore interesse sono state rilasciate in tema di Superbonus, cessione del credito e di tregua fiscale. Richiamando le disposizioni del paragrafo 3.3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022 (“l’importo della detrazione spettante, per la quale è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi”), viene confermato che ai fini delle modalità di esercizio dell’opzione di cessione di cui all’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020, il contribuente può, a propria insindacabile scelta, decidere di detrarre direttamente le spese per alcuni codici intervento e cedere quelle relative ad altri codici intervento (Risposta n. 272 del 2022), nonché viene chiarito che, nell’ambito del medesimo codice intervento, il contribuente potrà decidere, ad esempio, di detrarre direttamente le spese sostenute nei confronti del fornitore “x” e cedere il credito maturato sulle spese sostenute nei confronti del fornitore “y”. Resta la medesima libertà di scelta, inoltre, per spese relative al medesimo codice intervento ma sostenute in periodi d’imposta differenti.

Rimanendo in tema di cessione del credito, con riferimento ad un minicondominio, viene confermato come tale intervento di natura condominiale non perda la propria natura fiscale, entità dell’agevolazione e correlato periodo di vigenza dell’agevolazione, anche nel caso in cui le spese relative alle parti comuni siano fatturate pro quota a ciascun condomino. In questo caso la comunicazione di esercizio dell’opzione, tuttavia, sarà una sola. Resterà onere del condominio all’uopo incaricato, infatti, provvedere alla trasmissione per tutti i componenti del condominio di fatto. Nel diverso caso di installazione di impianto fotovoltaico, agevolato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, l’Amministrazione finanziaria conferma che è agevolato anche l’impianto installato su un edificio adiacente all’immobile in cui è presente l’unità abitativa, a patto tuttavia che l’impianto medesimo sia comunque asservito, ovvero connesso, alla predetta unità immobiliare abitativa.

In tema di sanatorie l’Amministrazione finanziaria conferma che per la Rottamazione-quater non valgono, perché non previsti, i limiti presenti nelle precedenti edizioni in tema di nuova rateazione dei carichi ricompresi in una rottamazione successivamente decaduta per tardivo, omesso o insufficiente versamento. Tale nuova rateazione, tuttavia, sarà possibile nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dall’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, come riformate nella scorsa estate. Sotto tale profilo, infatti, non è possibile ignorare come i carichi rottamati, ma già ricompresi in piani di rateazione decaduti, subiscono limitazioni differenti rispetto al periodo di presentazione dell’istanza di dilazione.

Con riferimento alla definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità i cui piani di dilazione siano in corso al 1° gennaio 2023, ovvero non decaduti a tale data secondo le disposizioni dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973, nel caso in cui l’ultima rata del 2022, non versata alla scadenza originaria, ma ravveduta entro la scadenza prevista per la rata successiva, viene confermato come la definizione delle sanzioni nella misura del 3 per cento riguardi il debito residuo al 1° gennaio 2023, computato decurtando dall’imposta dovuta tutte le rate effettivamente versate, nonché quella versata in ritardo. Infine, nel ricordare come siano applicabili alla definizione degli avvisi bonari le disposizioni in tema di lieve adempimento, viene confermato come siano escluse da qualsivoglia forma di sanatoria le somme dovute, i cui piani di dilazione siano già decaduti al 1° gennaio 2023, ma il cui successivo affidamento all’Agente della riscossione non sia pervenuto entro il 30 giugno 2023. Per costoro nessuna possibilità di definizione, né in un senso (con la definizione agevolata degli avvisi bonari) né nell’altro (con la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, la cosiddetta rottamazione-quater).

Fra le risposte del Fisco i grandi assenti sono il regime forfettario e il nuovo modello della flat tax incrementale. Soprattutto con riferimento all’uscita immediata dal regime agevolato per il superamento della nuova soglia di 100.000 euro, inspiegabilmente l’Amministrazione finanziaria elude ogni quesito.

Paolo Iaccarino - FiscalFocus