Il 27 ottobre 2025 l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 271, ha confermato che la donazione della nuda proprietà di quote societarie ai figli può beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico delle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990), come modificato dal D.Lgs. 139/2024, quando i beneficiari acquisiscono e mantengono il controllo per almeno cinque anni.
Il punto decisivo è che il controllo può essere acquisito anche tramite una convenzione che attribuisca ai figli la maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria, pur rimanendo in capo al donante l’usufrutto delle partecipazioni.
Il caso concreto esaminato dall’Agenzia
Il caso esaminato riguarda una madre che detiene il 96,30% del capitale di una società e intende donare ai due figli, in comunione tra loro, la nuda proprietà del 95% delle quote. Contestualmente, l’atto di donazione prevede una convenzione con la quale ai figli viene attribuita la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria. La donante, oltre a conservare l’usufrutto sulle quote donate, mantiene l’1,3% in piena proprietà.
Secondo l’Agenzia, questa architettura consente ai figli di acquisire il controllo della società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dove il controllo è definito in base alla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Il concetto civilistico di controllo
La giurisprudenza qualifica il criterio della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria come una presunzione assoluta: la circostanza che lo statuto possa richiedere maggioranze qualificate per certe delibere non incide sull’accertamento del controllo se i beneficiari dispongono comunque della maggioranza dei voti “ordinari”. È questo il parametro che rileva ai fini dell’agevolazione fiscale.
Comunione delle quote e rappresentante comune
Nell’operazione descritta, il fatto che le quote donate siano in comunione tra i figli non ostacola l’agevolazione, poiché l’esercizio unitario dei diritti avviene tramite la nomina di un rappresentante comune, come previsto dall’articolo 2347 del codice civile. In tal modo, la comunione non frammenta l’esercizio del potere ma lo rende effettivo e coerente con l’esigenza di controllo.
Diritti particolari del disponente e compatibilità con l’esenzione
Eventuali diritti particolari riservati alla donante nello statuto, come la facoltà di convocare l’assemblea, un potere di veto su specifiche materie o un diritto agli utili, non risultano di per sé incompatibili con l’esenzione, purché non privino i beneficiari della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria e non svuotino, in concreto, la possibilità dei figli di incidere direttamente e immediatamente sulla gestione.
Condizioni per l’agevolazione e mantenimento del controllo
L’agevolazione opera quando la partecipazione trasferita consente di acquisire o integrare un controllo già esistente e quando i beneficiari si impegnano formalmente a mantenerlo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.
Tale impegno va inserito nell’atto di donazione e costituisce una condizione essenziale del beneficio. La mancata osservanza dei requisiti determina la decadenza dall’esenzione, con il conseguente obbligo di versare l’imposta ordinaria, le sanzioni amministrative e gli interessi di mora.
Ambito soggettivo e territoriale di applicazione
La disciplina si applica non soltanto alle società residenti in Italia, ma anche ai trasferimenti di partecipazioni in società residenti in Stati membri dell’Unione europea, nello Spazio economico europeo o in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, a condizione che ricorrano i medesimi presupposti richiesti per le società italiane.
Cosa cambia adesso
La risposta n. 271/2025 conferma dunque che la combinazione di donazione della nuda proprietà e convenzione di voto è idonea a realizzare l’acquisizione del controllo in capo ai figli, anche quando l’usufrutto rimane al disponente, e che la configurazione in comproprietà, gestita attraverso un rappresentante comune, non impedisce l’accesso all’agevolazione.
Ne deriva una chiara indicazione operativa per famiglie e imprese: per ottenere l’esenzione è necessario strutturare l’atto in modo che ai beneficiari sia attribuita la maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria fin dal trasferimento, formalizzare l’impegno quinquennale di mantenimento del controllo e preservare un assetto statutario che non contraddica l’effettività di tale controllo.
Dunque, la nuda proprietà di quote ai figli può essere donata senza imposta quando la partecipazione trasferita consente, anche tramite convenzione di voto, di superare la soglia del controllo definita dall’articolo 2359 del codice civile e quando tale controllo viene mantenuto per cinque anni. L’eventuale presenza di diritti particolari in capo al donante non è, di per sé, incompatibile con il regime agevolato, a condizione che non intacchi la maggioranza dei voti ordinari attribuita ai beneficiari.
Questa impostazione, oltre a rafforzare la certezza del diritto, offre una soluzione pratica per il passaggio generazionale dell’impresa, conciliando la tutela del disponente con l’esigenza di consolidare la governance in capo ai successori nel rispetto della normativa fiscale.
Redazione Fiscal Focus