20 settembre 2024

Nuova Sabatini capitalizzazione: le domande dal 1° ottobre 2024

Ai nastri di partenza la “Nuova Sabatini capitalizzazione” . Parliamo del riconoscimento di un contributo in favore delle Pmi, costituite in forma societaria che hanno deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30%, dell’importo del finanziamento richiesto a sostegno di programmi di investimento. che realizzano un programma di investimento.

Dal 1° ottobre 2024 è possibile inviare le istanze . È con la circolare direttoriale del 22 luglio 2024, n. 1115, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione. Le disposizioni della circolare in commento si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.

Con il Il decreto 19 gennaio 2024, n. 43, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80, del 5 aprile 2024), ha definito i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso delle Pmi al contributo di cui al predetto articolo 21 del decreto-legge n. 34/2019.

Ma andiamo con ordine.

Ammontare del contributo in conto impianti - L’ammontare del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo del:

·         5 % per le micro e piccole imprese;

·         3,575 %, per le medie imprese.

Riconoscimento di un contributo maggiorato in conto impianti per le micro e piccole imprese che aumentino il proprio capitale in misura non inferiore al 30% del finanziamento richiesto per l’acquisto di beni strumentali.

Sottoscrizione aumento capitale sociale - La concessione delle agevolazioni, nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, è legata all'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

Requisiti soggetti beneficiari -Possono beneficiare delle agevolazioni legate alla capitalizzazione, le PMI che alla data di presentazione della domanda:

·         sono costituite in forma di società di capitali;

·         non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all’art 2632 codice civile;

·         sono state impegnate in un processo di capitalizzazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto Capitalizzazione (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

Domande di accesso -Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate da parte delle Pmi ai soggetti finanziatori a partire dal 1° ottobre 2024.

La concessione ed erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy delle attestazioni di cui al d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), e del relativo esito nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo.

Pertanto, ove anche il soggetto finanziatore abbia deliberato il finanziamento, nel caso di mancato riconoscimento del contributo pubblico per le motivazioni di cui al citato d. lgs. n. 159/2011, l’erogazione dello stesso finanziamento può non avere luogo, senza alcuna responsabilità a carico del soggetto finanziatore.

Step accesso incentivo capitalizzazione:

La Pmi delibera l’aumento di capitale. La Pmi compila il modulo di domanda, esclusivamente in forma telematica, utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma. La Pmi presenta al soggetto finanziatore la domanda di agevolazione e la correlata richiesta di finanziamento a copertura del programma d’investimento.

Il soggetto finanziatore verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.

Il soggetto finanziatore, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla Pmi mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile da Cdp (cassa depositi e prestiti) , oppure mediante diversa provvista. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia.

Il MiMit adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e al relativo soggetto finanziatore.

Il contributo concesso dal Mimit alla Pmi, a fronte del finanziamento, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 5,00 % annuo per le micro e piccole imprese e del 3,575% annuo per le medie imprese.

La Pmi entro e non oltre i trenta giorni successivi al provvedimento di concessione, sottoscrive l’aumento di capitale. La Pmi, entro e non oltre i trenta giorni successivi al provvedimento di concessione, versa la percentuale dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.

Il soggetto finanziatore si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la Pmi e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione oppure, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.

La Pmi effettua il versamento della quota dell’aumento di capitale.

La Pmi ultimato il programma d’investimento e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compila, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di erogazione del contributo e la trasmette al Mimit tramite piattaforma, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta, con conseguente attivazione delle verifiche propedeutiche al pagamento della prima quota di contributo o, in alternativa, del medesimo contributo in un’unica soluzione nel caso di domande che presentano i requisiti richiesti.

Caratteristiche del finanziamento e caratteristiche dell’aumento di capitale sociale - Il processo di capitalizzazione deve rispettare i seguenti termini e modalità:

1) La delibera di aumento di capitale sociale, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare le seguenti caratteristiche:

·         deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”;

·         deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa;

·         non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale;

·         l’aumento di capitale sociale deve essere in misura non inferiore al 30 per cento dell’importo del finanziamento;

·         l’aumento del capitale sociale deve essere correlato a un finanziamento a copertura di un singolo programma d’investimento;

·         l’aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile; l’aumento di capitale sociale, in caso di Pmi oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse.

2) l’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla Pmi entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo pena la revoca del contributo stesso;

3) la Pmi entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, è tenuta a versare almeno il 25 per cento dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine.

Cinzia De Stefanis  -Fiscalfocus