Si amplia il contenuto informativo del Cassetto fiscale. Dal 28 luglio 2026, nella sezione “L’Agenzia scrive”, è possibile consultare nuove tipologie di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e conoscere lo stato del relativo procedimento.
Il nuovo servizio dà attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 23 del D.Lgs. n. 1/2024, diretto a rafforzare il patrimonio informativo disponibile nell’area riservata del contribuente. Le regole di accesso e utilizzo delle nuove funzionalità sono state definite dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 210791 del 16 luglio 2026.
L’intervento si inserisce nel processo di digitalizzazione dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e punta a favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari, rendendo più agevole la ricostruzione della posizione fiscale.
Quali atti diventano consultabili
La nuova funzione riguarda, in primo luogo, gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli articoli 15 e seguenti del DPR. n. 601/1973 e della nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR. n. 131/1986.
Sono inoltre consultabili gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati”, emessi ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR. n. 600/1973. Si tratta degli atti per i quali, come precisato nel menzionato provvedimento, non è previsto l’obbligo di attivare il contraddittorio preventivo disciplinato dall’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.
Insieme agli avvisi, il Cassetto fiscale rende disponibili anche gli eventuali provvedimenti di autotutela totale o parziale adottati dall’Ufficio.
Gli atti consultabili sono quelli firmati digitalmente e protocollati attraverso gli applicativi centralizzati utilizzati dagli uffici dell’Agenzia. Quando un provvedimento di autotutela è stato gestito tramite tali applicativi, ma non è stato firmato digitalmente mediante gli stessi sistemi, nel Cassetto fiscale viene riportata soltanto l’informazione relativa alla sua esistenza, senza la possibilità di visualizzare il documento.
Il contribuente può seguire lo stato dell’iter
La novità più significativa non riguarda esclusivamente la disponibilità dell’atto. Per ciascun avviso vengono infatti pubblicate informazioni che consentono di seguirne l’evoluzione procedimentale.
Il contribuente potrà verificare se l’atto risulta notificato oppure definito mediante il pagamento integrale delle imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte a un terzo, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 218/1997.
Il sistema segnala anche l’eventuale definizione delle sole sanzioni prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 472/1997, distinguendo i casi in cui sia stato o meno presentato ricorso per contestare imposte e interessi.
Tra le ulteriori informazioni disponibili rientrano la mancata opposizione alla notifica, la definizione mediante accertamento con adesione, l’adesione alle precedenti misure di pace o tregua fiscale, la presenza di un ricorso, l’esistenza di una pronuncia definitiva e l’annullamento dell’atto in autotutela totale.
In caso di autotutela parziale, l’indicazione resta visibile fino a quando non viene registrato un successivo stato del procedimento. Quest’ultimo sostituisce quindi l’informazione relativa alla presenza del provvedimento di autotutela.
Quando vengono pubblicati atti e aggiornamenti
Gli avvisi e i provvedimenti sono messi a disposizione nel Cassetto fiscale dal giorno successivo a quello in cui la data di notifica al contribuente viene trasmessa negli applicativi centralizzati dell’Agenzia. Anche gli aggiornamenti sullo stato del procedimento sono visualizzabili dal giorno successivo alla loro registrazione nei sistemi utilizzati dagli uffici.
La disponibilità del documento nel Cassetto segue, dunque, la notificazione dell’atto e non la sostituisce. Ai fini della decorrenza dei termini per il pagamento, la definizione o l’impugnazione, il contribuente e il professionista devono continuare a fare riferimento alla notifica effettuata secondo le modalità previste dalla legge.
Accesso inizialmente limitato
Nella prima fase applicativa, la consultazione è consentita esclusivamente ai contribuenti destinatari degli atti, ai loro rappresentanti legali – quali tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori – e alle persone di fiducia preventivamente autorizzate secondo le regole stabilite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 332731 del 22 settembre 2023. Il provvedimento non contempla, almeno in questa fase, un accesso generalizzato da parte degli intermediari già delegati alla consultazione del Cassetto fiscale. Si ricorda che l’accesso all’area riservata avviene mediante SPID, CIE o CNS oppure, nei casi ancora previsti, con le credenziali Entratel o Fisconline.
Lucia Giampà - Fiscalfocus