21 luglio 2023

Occorre identificare il portiere o il vicino che ritira la notifica

Il nuovo obbligo è previsto solo per le notifiche c.d. «a mani»

Il nuovo obbligo è previsto solo per le notifiche c.d. «a mani»

In caso di notifica degli atti eseguita con modalità tradizionali a seguito di consegna effettuata dall’agente notificatore, l’art. 139 c.p.c. dispone che, se la notifica non avviene a mani proprie del destinatario, la copia possa essere consegnata “a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda” oppure “al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla”.

Nel caso in cui la notifica sia eseguita a seguito di consegna al portiere o ad un vicino di casa, l’agente notificatore deve comunicare al destinatario dell’atto l’avvenuta consegna a mezzo lettera raccomandata e deve darne “atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’identità” (art. 139 comma 4 c.p.c.).

L’obbligo di riportare l’attività svolta per identificare il portiere o il vicino al quale viene consegnato l’atto è stato introdotto dall’art. 3 comma 11 lett. c) del DLgs. 149/2022; prima della richiamata modifica normativa, la norma si limitava a disporre: “Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”.

Per esplicita disposizione normativa (art. 35 comma 1 del DLgs. 149/2022), l’attività di identificazione introdotta si applica “ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Nel caso in cui il messo notificatore dovesse omettere di riportare sulla relata di notifica le attività svolte per identificare il portiere o il vicino di casa al quale l’atto è stato consegnato, il destinatario potrà eccepire l’illegittimità della notifica contestandone la nullità o l’inesistenza.

È probabile, tuttavia, che trovi applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 20 luglio 2016 n. 14916) che valorizza il principio del raggiungimento dello scopo sancito dall’art. 156 c.p.c., a mente del quale “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.

In tal caso, eventuali irregolarità contestate verranno considerate sanate se la notifica è giunta nella sfera di conoscenza del destinatario, in modo analogo a quanto già sostenuto con la sentenza della Cassazione del 26 febbraio 2019 n. 5556 che, pronunciandosi in un caso in cui non era stato provato l’invio della raccomandata informativa prevista per il perfezionamento della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ha escluso l’invalidità della notifica considerata la proposizione dell’opposizione all’ingiunzione.

Si ritiene improbabile che la giurisprudenza possa ritenere inesistente la notifica. Al riguardo si consideri che il principio del raggiungimento dello scopo è alla base della decisione contenuta nella sentenza della Cassazione 18 ottobre 2021 n. 28521 e pronunciata  in un caso in cui la consegna dell’atto era avvenuta a mani di una persona non identificata che aveva falsificato la firma del destinatario.

Nessuna identificazione per le notifiche a mezzo posta

La modifica normativa richiamata non ha interessato la disciplina delle notifiche eseguite a mezzo posta ai sensi della L. 890/82, come dimostrato dall’art. 7 comma 3 a mente del quale “quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.

Caterina Monteleone -  Eutekne