Con l’avvicinarsi delle festività molte imprese e professionisti iniziano a programmare la distribuzione dei tradizionali omaggi natalizi a clienti, collaboratori e partner commerciali. Questa consuetudine, oltre ad assumere una funzione relazionale e promozionale, implica una serie di adempimenti fiscali specifici.
Rispetto al trattamento IVA di queste operazioni è bene affrontare correttamente la questione distinguendo non solamente la natura del bene ceduto, ma anche la posizione del soggetto che lo eroga, dato che il regime applicabile varia sensibilmente tra imprese commerciali, aziende che cedono beni non rientranti nella propria attività e lavoratori autonomi.
Partendo dalle imprese, quando l’omaggio consiste in beni che vengono prodotti o commercializzati abitualmente la cessione gratuita assume rilevanza ai fini IVA. Ciò comporta:
l’assoggettamento dell’operazione all’imposta;
la piena detraibilità dell’IVA pagata sugli acquisti – dato che non si rientra nelle spese di rappresentanza (circolare MEF n. 188 del 16/07/1998).
La normativa consente due diversi comportamenti operativi:
cessione con rivalsa dell’IVA, con l’operatore che emette fattura indicando l’imposta come se si trattasse di un’ordinaria cessione onerosa e il destinatario, se soggetto passivo, potrà detrarre il relativo importo;
cessione senza rivalsa dell’IVA, laddove l’impresa sceglie – in maniera opportuna – di non richiedere al beneficiario il pagamento dell’IVA.
In quest’ultimo caso l’operazione può essere documentata con una delle seguenti procedure alternative (si veda quanto riportato nella circolare n. 32 del 27/04/1973, parte VI):
· fattura ordinaria senza rivalsa, registrata dal destinatario senza detrazione;
· registro omaggi, in cui si annotano quotidianamente il valore normale e l’imposta;
· autofattura, anche cumulativa mensile, emessa in formato elettronico con codice TD27.
Le imprese al dettaglio che inviano telematicamente i corrispettivi devono inoltre indicare l’importo degli omaggi nel campo specifico del tracciato XML relativo ai corrispettivi non riscossi (come indicato nella consulenza giuridica n. 3 del 14/02/2022).
Attenzione però al fatto che, se il bene regalato non è parte del ciclo produttivo o commerciale dell’azienda, il regime cambia completamente dato che:
gli acquisti di tali beni costituiscono spese di rappresentanza, con IVA indetraibile ex art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972;
la successiva cessione gratuita non è rilevante ai fini dell’imposta.
Fa eccezione esclusivamente il caso in cui il valore unitario del bene non superi l’importo di 50 euro, in cui la detrazione dell’IVA è ammessa.
La soglia dei 50 euro rappresenta quindi un importante spartiacque, posto che per beni di valore pari o inferiore a 50 euro l’IVA è detraibile anche per le spese di rappresentanza, mentre per importi superiori è indetraibile.
È importante notare che il limite va considerato sul valore complessivo del bene ceduto: quindi un cesto natalizio composto da più prodotti confezionati congiuntamente deve essere valutato come un unico bene.
Ad esempio se un’azienda che produce panettoni li regala l’operazione è soggetta a IVA, mentre se si omaggia un cesto contenente prodotti del valore di 30, 25 e 10 euro si supera complessivamente la soglia dei 50 euro, con IVA dunque indetraibile e qualificabile dell’omaggio come come spesa di rappresentanza.
La disciplina varia poi ancora a seconda che il destinatario sia all’interno dell’Unione Europea o extra-UE, dato che per gli omaggi a soggetti UE:
· se il bene è oggetto dell’attività l’operazione è imponibile IVA in Italia (non è cessione intra-UE, poiché manca il corrispettivo – circolare MEF n. 13 del 23/02/1994), mentre
· se il bene non è oggetto dell’attività l’operazione è esclusa da IVA.
Da notare in ogni caso che gli omaggi ricevuti dall’estero non generano acquisti intracomunitari.
Se si tratta invece di omaggi a soggetti extra-UE:
· in caso di beni oggetto dell’attività l’operazione non è imponibile IVA come esportazione, con obbligo di prova dell’uscita dei beni;
· per i beni non dell’attività l’operazione è fuori campo IVA, da documentare con idonea documentazione.
Redazione Fiscal Focus