Con una risposta resa nel corso della Videoconferenza del 1° febbraio 2024, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha affermato che, per i tributi locali, è possibile perfezionare il ravvedimento dell’omessa dichiarazione anche se questa viene presentata con un ritardo superiore a 90 giorni, rispetto al termine ordinario di presentazione.
Va sul punto richiamato che l’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 consente di regolarizzare l’omessa dichiarazione, mediante ravvedimento operoso, se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni. Il ravvedimento si perfeziona versando la sanzione per omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo, nonché i relativi interessi al tasso legale annuo.
Sulla portata applicativa di tale previsione sono stati resi alcuni chiarimenti dal Ministero dell’Economia e delle finanze con la circolare 10 luglio 1998 n. 180. Secondo il documento di prassi, questa disposizione si conforma alle previsioni in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA che qualificano la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni come “omessa” (artt. 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR 322/98).
Tuttavia, per i tributi per i quali non si applicano le predette disposizioni, la circolare ministeriale riconosce che il ravvedimento dell’omessa dichiarazione può perfezionarsi anche decorsi i 90 giorni dal termine ordinario di trasmissione: in questo caso la riduzione delle sanzioni avviene secondo quanto previsto dall’art. 13 del DLgs. 472/97.
Riagganciandosi alle indicazioni della circ. n. 180/98, con il chiarimento reso durante la Videoconferenza del 1° febbraio 2024 il Ministero dell’Economia e delle finanze ha esplicitato che i citati artt. 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR 322/98 non trovano applicazione in materia di tributi locali.
Pertanto, in assenza di una previsione analoga, la dichiarazione relativa a tributi locali dovrebbe considerarsi “tardiva” (e non “omessa”) anche se trasmessa con ritardo superiore a 90 giorni; alla luce di ciò, il ravvedimento operoso dovrebbe ritenersi consentito anche se la dichiarazione è presentata con un ritardo superiore a 90 giorni.
Il chiarimento ministeriale precisa, pertanto, che se la dichiarazione relativa a tributi locali viene presentata entro i 90 giorni dal termine prescritto, per perfezionare il ravvedimento si applica la riduzione a un decimo del minimo della sanzione per omessa dichiarazione, ex art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97.
Se invece la dichiarazione viene presentata oltre i 90 giorni dal termine, per perfezionare il ravvedimento vanno applicate le riduzioni da un ottavo a un sesto del minimo, secondo le previsioni delle lettere b), b-bis) e b-ter) del comma 1 dell’art. 13 del DLgs. 472/97.
In ogni caso, va precisato che, in materia di tributi locali, l’avvio di un controllo fiscale preclude il perfezionamento del ravvedimento, come si evince dal dettato del comma 1-ter dell’art. 13 del DLgs. 472/97.
Con il recente chiarimento reso nel corso della Videoconferenza, riferito alla generalità dei tributi locali, il Ministero pare dunque superare la posizione in precedenza assunta con la circ. 29 aprile 2013 n. 1/DF, § 2, ove era stata invece contemplata la possibilità di ravvedere l’omessa dichiarazione IMU solo entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (si veda “Omessa dichiarazione IMU non ravvedibile dopo il 28 settembre” del 25 settembre 2023).
In ogni caso, sarà comunque opportuno un confronto con il Comune, per essere sicuri che questo si conformi alla posizione ministeriale e che non si prospetti il pericolo di future contestazioni sul perfezionamento del ravvedimento.
Dichiarazione a pena di decadenza
Rimane fermo che un’ulteriore problematica relativa alla presentazione della dichiarazione “oltre i termini” potrebbe riguardare il riconoscimento delle agevolazioni per le quali, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la dichiarazione va presentata a pena di decadenza (si pensi, ad esempio, all’esenzione dall’IMU per i “fabbricati merce”, ex art. 1 comma 751 della L. 160/2019, per la quale si vedano, tra le altre, Cass. n. 5190/2022, nonché la risposta n. 1 resa dal Ministero dell’Economia e delle finanze durante la videoconferenza del 26 gennaio 2023).
In queste ipotesi, la presentazione di una dichiarazione oltre i termini ordinari, avvalendosi del ravvedimento, pur comportando la riduzione delle sanzioni, potrebbe far sì che il Comune disconosca tali agevolazioni in sede d’accertamento (in giurisprudenza, cfr. la sentenza della C.G.T. II Lazio 27 settembre 2022 n. 4092/16/22, ove si è negato che la dichiarazione presentata mediante ravvedimento possa assumere efficacia ai fini del riconoscimento dell’agevolazione IMU per “fabbricati merce”).
Eutekne - Lorenzo Magro