Il menzionato decreto ha riformato le sanzioni tributarie rendendole, nel complesso, meno onerose ma, nel contempo, ha reso inapplicabile il c.d. favor rei.
Considerato che le nuove misure operano per le violazioni commesse da ieri, ne deriva che:
- per ravvedere gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle ritenute operate in agosto oppure dell’IVA mensile di agosto (il cui termine di versamento scade il 16 settembre), la sanzione sarà del 25% e non del 30% (per i ritardi contenuti nei 90 giorni, la sanzione è dimezzata diventando del 12,5%);
- per ravvedere le omesse o infedeli fatturazioni commesse a partire da questo mese, la sanzione non sarà più del 90% ma del 70% e il minimo, per ciascuna operazione, non sarà più di 500 euro ma di 300 euro.
La violazione da omessa/infedele fatturazione dà, come di consueto, luogo a una dichiarazione infedele sia per quanto riguarda il modello REDDITI 2025 (riferito all’anno 2024) che per quanto riguarda il modello IVA 2025 (sempre riferito all’anno 2024).
Per l’IVA, opera il cumulo giuridico tra l’art. 6 del DLgs. 471/97 (violazione sulla fatturazione) e l’art. 5 del DLgs. 471/97 (dichiarazione infedele).
Se ciò è vero sul lato “attivo” (contribuente che omette di fatturare o fattura con corrispettivi più bassi), altrettanto non può più dirsi per il lato “passivo” (contribuente che detrae in sede di liquidazione periodica un’IVA ad esempio indetraibile o su beni non inerenti).
Ciò in quanto, per encomiabile scelta legislativa, l’infedele dichiarazione assorbe la violazione a monte sull’indebita detrazione, quindi ci sarà solo la sanzione dell’art. 5 del DLgs. 471/97, e non entrambe le sanzioni sia pure temperate dal cumulo giuridico.
Relativamente alle violazioni dichiarative, per ravvedere, nell’anno 2025 o negli anni ancora successivi, l’infedele dichiarazione modello REDDITI 2024, IRAP 2024 o 770 2024 (dichiarazioni relative all’anno 2023), si dovrà prendere come sanzione base il 70% con minimo di 150 euro (250 euro per il 770), e non più il 90%.
Per quanto riguarda l’omessa dichiarazione, la sanzione avrà una pena “fissa” del 120% (e non più dal 120% al 240%), tuttavia rimane lo sbarramento temporale dei 90 giorni per il ravvedimento.
In assenza di indicazioni contrarie, sia per l’omessa dichiarazione sia per la dichiarazione infedele dovrebbe rimanere fermo il ravvedimento semplificato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2012 n. 42 se ci si ravvede nei 90 giorni.
Rammentiamo che, indipendentemente dal ravvedimento operoso:
- se la dichiarazione omessa viene presentata prima di ogni controllo ed entro i termini di accertamento, la sanzione è del 75%;
- se la dichiarazione infedele è oggetto di integrativa prima di ogni controllo ed entro i termini di accertamento, la sanzione è del 50% con minimo di 150 euro.
Per quanto riguarda la parte generale, si segnalano le seguenti novità:
- il cumulo giuridico (sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da 1/4 al doppio) opera per tutti in casi in cui con diverse azioni si commettono violazioni della stessa disposizione, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di violazioni formali;
- se vengono commesse violazioni della stessa indole su più anni (si pensi all’omesso quadro RW reiterato in più anni), il cumulo opera applicando sia l’aumento dalla metà al triplo sia l’aumento da un 1/4 al doppio, e non solo quest’ultimo;
- onde stabilire se una violazione abbia carattere meramente formale (e, quindi, non sia sanzionabile) occorre avere un approccio concreto;
- le somme oggetto di definizione al terzo delle sole sanzioni potranno essere rateizzate in 8 rate trimestrali, elevate a 16 per gli importi che superano nel complesso i 50.000 euro.
Nuove sanzioni per i modelli REDDITI, IRAP e 770 2024
Molto importanti sono le innovazioni in tema di ravvedimento operoso, sempre operanti per le violazioni commesse da ieri.
In primo luogo, se si ravvede una violazione oltre l’anno oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, in assenza di controlli la riduzione della sanzione sarà sempre a 1/7 del minimo (prima, invece, era a 1/7 del minimo o a 1/6 del minimo a seconda di quando ci si ravvedeva).
Oltre a ciò, anche con l’ausilio di applicativi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, in sede di ravvedimento, come avviene per l’accertamento con adesione, il cumulo giuridico sarà ammesso ma limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo di imposta.
Nella tabella seguente vengono riepilogate le modifiche apportate alle principali violazioni, distinguendo il contesto ante e post 1° settembre 2024.
Violazioni commesse
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Sino al 31 agosto 2024
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Dal 1° settembre 2024
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Dichiarazione infedele (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770)
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Dal 90% al 180%
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70%, minimo 150 euro (250 euro per il 770)
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Dichiarazione infedele con integrativa prima del controllo (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770)
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Non prevista
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50%, minimo 150 euro (250 euro per il 770)
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Dichiarazione omessa (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770)
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Dal 120% al 240%, minimo 250 euro
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120%, minimo 250 euro
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Dichiarazione omessa trasmessa prima del controllo (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770)
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Dal 60% al 120%, minimo 200 euro (se presentata entro l’anno e senza controlli)
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75%, minimo 250 euro
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Dichiarazione inesatta
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Da 250 euro a 2.000 euro
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Invariata
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Omesso/infedele quadro RW
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Dal 3% al 15% del valore (raddoppiato se si tratta di Paradisi fiscali)
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Invariata
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Omessa trasmissione delle dichiarazioni (intermediari abilitati)
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Da 516 euro a 5.146 euro
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Invariata
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Omessa/infedele fatturazione
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Dal 90% al 180% con minimo di 500 euro per operazione
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70% con minimo di 300 euro per operazione
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Omessa/infedele fatturazione (senza effetto sull’imposta)
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Da 250 euro a 2.000 euro
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Invariata
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Omessa/infedele trasmissione telematica dei corrispettivi
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90% con minimo di 500 euro per operazione
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70% con minimo di 300 euro per operazione
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Omessa/infedele trasmissione telematica dei corrispettivi (senza effetto sull’imposta)
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100 euro per trasmissione
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100 euro per trasmissione, massimo 1.000 euro per trimestre
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Omessa/infedele fatturazione (operazioni esenti, non imponibili, escluse)
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Dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati con minimo di 500 euro; da 250 a 2.000 euro, se la violazione non rileva ai fini del reddito
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5% dei corrispettivi non documentati con minimo di 300 euro; da 250 a 2.000 euro, se la violazione non rileva ai fini del reddito
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Indebita detrazione IVA
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90%
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70%
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Omessa regolarizzazione del cessionario (c.d. fattura spia)
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100%, minimo 250 euro
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70%, minimo 250 euro
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Omesso reverse charge
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Da 500 a 20.000 euro oppure dal 5% al 10% del corrispettivo se l’operazione non risulta dai libri contabili con un minimo di 1.000 euro
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Da 500 a 10.000 euro oppure del 5% del corrispettivo se l’operazione non risulta dai libri contabili con un minimo di 1.000 euro
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Falsa dichiarazione di intento/splafonamento
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Dal 100% al 200%
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70%
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Mancata esportazione in 90 giorni
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Dal 50% al 100%
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50%
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Omessi versamenti
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30% (15% per ritardi sino a 90 giorni)
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25% (12,5% per ritardi sino a 90 giorni)
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Indebita compensazione di imposte
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Crediti inesistenti: dal 100% al 200%
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Crediti inesistenti: 70% (aumento dalla metà al doppio per condotte fraudolente)
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Crediti non spettanti: 30%
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Crediti non spettanti: 25%
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Omesse/infedeli comunicazioni finanziarie
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Da 2.000 euro a 21.000 euro
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Da 1.500 euro a 15.000 euro
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Omessa registrazione degli atti
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Dal 120% al 240%
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120%
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Registrazione con ritardo massimo di 30 giorni
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Dal 60% al 120%, minimo 200 euro
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45%
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Insufficiente dichiarazione di valore
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Dal 100% al 200%
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70%
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Occultazione di corrispettivo
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Dal 120% al 240%
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120%
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Omessa dichiarazione di successione
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Dal 120% al 240%
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120%
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Tardiva dichiarazione di successione (massimo 30 giorni)
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Dal 60% al 120% (se non è dovuta imposta da 150 euro a 500 euro)
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45% (con imposta non dovuta da 150 a 500 euro)
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Infedele dichiarazione di successione
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Dal 100% al 200%
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80%
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Mancato assolvimento bollo
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Dal 100% al 500%
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80%
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Mancato pagamento tassa libri sociali
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Dal 100% al 200%
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90% con minimo di 100 euro
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Eutekne - Alfonso Cissello