La sentenza n. 5195/9/2025 della Cgt di Milano (presidente Lotti, relatore Salvo) ribadisce con forza un principio che negli ultimi anni ha assunto un ruolo cardine nel contrasto alle frodi fiscali: quando l’amministrazione finanziaria dimostra, anche solo in via presuntiva, che il fornitore è una “cartiera”, l’operazione si presume oggettivamente inesistente e l’onere della prova si sposta integralmente sul contribuente.
È questo il principio cardine del provvedimento e la Corte richiama espressamente il consolidato orientamento della Cassazione: la prova dell’inesistenza dell’operazione è soddisfatta quando l’ufficio dimostra che l’emittente delle fatture è privo di struttura, mezzi, personale, dichiarazioni fiscali, coerenza economica. Ed infatti, i giudici hanno statuito che «la prova che le operazioni non sono mai state realizzate […] si ritiene assolta […] con la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera”», e che «non è configurabile la buona fede del contribuente, che sa certamente se e in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione».
È un passaggio decisivo, già condiviso dalla Corte di cassazione (17619/2018 e 28628/2021): la buona fede non rileva nelle operazioni oggettivamente inesistenti, perché l’imprenditore è l’unico soggetto in grado di sapere se la merce è stata consegnata o il servizio effettivamente reso. Non bastano fatture, bonifici o scritture contabili: la Corte ricorda che tali elementi «sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia» (Cassazione n. 5406/2016).
Sul piano Iva, il principio è altrettanto netto e sempre conforme alla Corte di cassazione (8919/2020): la detrazione non può sorgere se manca l’inerenza, e un’operazione inesistente non può mai essere inerente. L’imposta indicata in fattura diventa così un costo non deducibile, potenzialmente indice di distrazione di risorse. La sentenza affronta poi il tema della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa. Anche qui il collegio si allinea alla Cassazione (2752/2024): la ristrettezza della compagine implica un vincolo di solidarietà e reciproco controllo che rende plausibile la conoscenza e la partecipazione dei soci agli utili non dichiarati. Spetta al contribuente dimostrare il contrario, prova che nel caso concreto non è stata fornita.
Il provvedimento milanese si inserisce dunque in un filone giurisprudenziale ormai granitico: la lotta alle frodi Iva passa attraverso un rigoroso principio di effettività, che non tollera zone grigie. La qualificazione del fornitore come “cartiera” non è un dettaglio formale, ma un elemento sostanziale che ribalta l’onere probatorio e impone al contribuente di dimostrare ciò che solo lui può sapere: se l’operazione è realmente avvenuta. Una linea severa, ma coerente con l’esigenza di tutelare l’Erario e contrastare fenomeni evasivi sempre più sofisticati.
Giorgio Emanuele Degani Damiano Peruzza - IL Sole 24Ore