24 aprile 2026

Passaggi generazionali: il diritto all'utile può far venire meno l'esenzione

Nei passaggi generazionali, che hanno l’obiettivo di trasferire aziende e partecipazioni all’interno di una famiglia, si cerca di raggiungere l’obiettivo beneficiando dell’esenzione da imposta (su successioni e donazioni) che l’ordinamento prevede. Ma bisogna prestare la massima attenzione al requisito del controllo societario e al dosaggio dei diritti di voto nel caso in cui si ricorra alla separazione dell’usufrutto dalla nuda proprietà.

Accade spesso, infatti, che i genitori ad un certo punto decidano di trasferire l’azienda (o le partecipazioni nella stessa) ai figli ma decidano di conservare in capo ad essi l’usufrutto, che consente di beneficiare dei dividendi deliberati dall’assemblea societaria che approva il bilancio. Ai figli spetterà, invece, la nuda proprietà col diritto di voto, destinata a ricongiungersi all’usufrutto alla morte dei genitori.

Nei passaggi generazionali si sfrutta infatti la norma prevista dall’articolo 3 comma 4-ter del Dlgs 346/90, in base alla quale i trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di società di capitali (Srl e Spa), il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ex articolo 2359, comma 1, numero 1), del Codice civile o integrato un controllo già esistente. Tale beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto.

Chiarito il contesto, spesso accade che i genitori mantengano l’usufrutto, che dà loro diritto al dividendo, e trasferiscano la nuda proprietà ai figli. Ovviamente il governo societario sarà in mano ai nudi proprietari nell’ipotesi in cui il diritto di voto passi ai medesimi. La norma che stabilisce l’esenzione per i passaggi generazionali prevede infatti come condizione che vi sia il trasferimento del controllo in capo ai soggetti (in questo caso i nudi proprietari). Tale controllo presuppone l’esercizio della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, che tra le altre competenze ha quella di approvare il bilancio. La tematica si complica se, allo scopo di assicurarsi il flusso dei dividendi, i genitori usufruttuari mantengano su di sé il diritto di voto in assemblea circa la distribuzione degli utili. Perché se è vero che questo consentirebbe di non avere spiacevoli sorprese, vanno considerate le recenti pronunce dalla Cassazione con le sentenze 6614 e 6616 del 19 marzo 2026. La Corte di legittimità, infatti, ha negato l’esenzione dall’imposta sulle donazioni in un caso simile in quanto il genitore aveva mantenuto l’usufrutto trasferendo la nuda proprietà ai figli. Ma aveva mantenuto il diritto di stabilire la ripartizione degli utili. E in questo senso la Cassazione ha concluso che con tale condotta non si può dire che il controllo sia passato al nudo proprietario, in quanto il potere di stabilire come si ripartiscano gli utili, fra esigenze di autofinanziamento e diritto agli utili per il socio, integra il controllo della società.

Quindi se non si ha quel diritto è come dire che manca il controllo. In tale situazione, pertanto, per la Cassazione non sono integrati i requisiti del citato articolo 3 comma 4-ter del Dlgs 346/90 e quindi non si beneficia dell’esenzione dell’imposta di donazione. Le pronunce appaiono molto delicate nell’ambito della pianificazione delle operazioni di passaggio generazionale perché bisogna fare attenzione, nel caso si opti per il dosaggio fra nuda proprietà (ai figli) e usufrutto (ai genitori), al fatto che l’esigenza per i genitori di avere la certezza di ottenere il dividendo può cozzare con il trasferimento del controllo ai figli che è condizione necessaria per l’esenzione.

È da notare che la posizione della Cassazione appare netta. Perché a livello di prassi invece la risposta n. 271 del 27 ottobre 2025 aveva dato parere favorevole nell’ipotesi in cui il genitore manteneva alcuni diritti particolari (articolo 2468 comma 3 c.c.) fra cui quello agli utili. Ma sembrerebbe senza entrare più di tanto nel merito di tale tematica nel corpo della risposta.

Alessandro Germani - Il Sole 24Ore