18 aprile 2024

Passaggio generazionale dell'Azienda e liquidazione del diritto successorio da parte della società

Nel caso di liquidazione della quota del diritto successorio all’erede che non intende proseguire nell’esercizio dell’impresa del de cuius analizzato nello scritto precedente, l’effetto fiscale da connettere al caso che si è esemplificato corrisponde ad “una vendita parziale dell’azienda” da parte dell’erede non socio agli altri due eredi-soci che, quindi, procedono a conferire l’azienda ereditata nella costituenda società rappresentandola per un valore contabile di patrimonio attivo (usando i medesimi dati dell’esempio già esposto) di 1200 invece di 1050 ( 900 + 150).

Gli eredi-soci a seguito della personale liquidazione del diritto successorio sull’azienda dell’erede non socio, implementano il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella nuova società di 150 e, quindi, ognuno di essi (nell’ipotesi che abbiano concorso alla liquidazione per l’identica misura) avrà un valore fiscale della partecipazione pari a 30. In tal modo si persegue la razionale combinazione tra plusvalenze fiscalmente incise e valori dell’azienda ereditata, impedendo così la distorsione fiscale della duplicazione d’imposta. Il valore fiscalmente riconosciuto delle quote di sottoscrizione del capitale sociale dei due eredi che intendono proseguire l’esercizio dell’impresa, organizzandosi in società, corrisponderà alla somma degli originari valori dei beni dell’intera azienda caduta in successione e del terzo di plusvalore liquidato a titolo di diritto ereditario al legittimario che non ha inteso partecipare alla nuova organizzazione imprenditoriale. Nel caso i due eredi superstiti abbiano, quindi, concorso in pari misura alla liquidazione del diritto ereditario essi avranno un identico titolo giuridico nella società ed un identico valore fiscale della partecipazione, mentre nel caso di diverso concorso essi gradueranno il peso giuridico-economico delle quote ed i relativi valori fiscali in società alle diverse misure personali di liquidazione del diritto ereditario.

Trattasi, quindi, di una somma di addendi di valore causalmente connessa sia alla continuità fiscale degli elementi patrimoniali dell’azienda del de cuius, per effetto del subentro previsto dall’art.58,1° comma e sia alla capitalizzazione delle plusvalenze tassate nella forma di reddito diverso ex art. 67, comma 1. lett. h bis, nei confronti dell’erede liquidato. Una combinazione di valori ricongiunta ad una dinamica fiscale che preserva la fattispecie impositiva sia da salti d’imposta che da duplicazioni d’imposta.

Nell’alternativo caso (rispetto a quello analizzato nel precedente scritto) di liquidazione del diritto ereditario da parte della società cui l’erede decide di non partecipare, i plusvalori corrispondenti al diritto monetizzato al legittimario, costituiranno nel contempo addendi fiscalmente riconosciuti in conto ai cespiti di riferimento, già patrimonializzati nella società e plusvalenze da tassare sempre nella forma del reddito diverso ai sensi dell’art. 67, 1° comma. lett, h.bis. nei confronti dell’erede. In tal caso gli eredi soci, non concorrendo con patrimonio personale alla liquidazione del diritto economico dell’erede non subentrante nell’esercizio d’impresa, mantengono invariato l’originario valore fiscalmente riconosciuto delle proprie partecipazioni complessivamente corrispondente a due terzi del costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda del de cuius conferita in società. In altri termini, mentre nel primo caso gli eredi soci, procedendo personalmente al regolamento finanziario del complessivo diritto economico del legittimario, hanno titolo per capitalizzare in conto al valore fiscalmente riconosciuto delle proprie partecipazioni, per la quota di rispettiva spettanza, sia l’intero valore fiscale dell’azienda caduta in eredità e sia il terzo del plusvalore dell’azienda medesima, nel caso di complessivo diritto economico liquidato dalla società, il valore fiscale delle loro quote viene unicamente a derivare dalla frazione (1/3) di valore fiscale dell’azienda ereditata.

Nel caso di differimento della liquidazione del diritto ereditario al legittimario non socio da parte della società, va ritenuto che quest’ultima consolidi il diritto di deduzione fiscale sul plusvalore sin dal momento dell’assunzione del relativo obbligo, con corrispondente stanziamento del debito nel passivo patrimoniale, mentre l’erede viene assoggettato alla corrispondente manifestazione d’imposta per cassa e, quindi, solo nel periodo d’imposta di monetizzazione del relativo diritto successorio. L’asimmetria è la naturale conseguenza dei due diversi regimi temporali d’imposizione: per competenza nel reddito d’impresa e per cassa nei redditi diversi, per cui in assenza di chiare spie sintomatiche di intenti elusivi, tale divaricazione temporale partecipa direttamente delle scelte legislative a monte dei due tipi di reddito e non si presta a tesi avverse.

FiscalFocus - Luciano Sorgato