Il passaggio da un regime agevolato all’altro (ad esempio, da quello di vantaggio al forfetario) o da un regime agevolato (di vantaggio o forfetario) a quello ordinario di determinazione del reddito (e viceversa) richiede attenzione sotto il profilo degli adempimenti dichiarativi.
Innanzitutto, cambia il quadro da utilizzare per il calcolo dell’imponibile:
- se nel 2020 è stato applicato, per l’ultimo anno, uno dei citati regimi agevolati e nel 2021 il calcolo del reddito professionale o d’impresa è avvenuto nei modi ordinari, nel modello REDDITI 2022 non si compila più il quadro LM, bensì il quadro RE (se esercente arte o professione) o RF (se imprenditore in contabilità ordinaria) o RG (se imprenditore in contabilità semplificata);
- se nel 2020 è stato applicato, per l’ultimo anno, un regime ordinario di calcolo del reddito e nel 2021 è stato applicato il regime forfetario, occorre compilare il quadro LM (sia per gli esercenti arti e professioni, sia per gli imprenditori).
In seconda battuta, occorre guardare alle modalità con cui è avvenuto il transito. Un’ipotesi da gestire con cautela è la fuoriuscita dal regime agevolato durante il periodo d’imposta di riferimento (ad esempio, il 2021).
Con riferimento al regime di vantaggio, può essere il caso dell’avvenuto superamento del limite di 45.000 euro di ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta (cioè, il superamento del limite di ricavi o compensi, fissato a 30.000 euro, di oltre il 50%). In questo caso, il contribuente fuoriesce dal regime già dal 2021, vale a dire dal medesimo esercizio in cui si è verificata l’eccedenza.
Per quanto sopra riportato, in linea teorica, egli si troverebbe nell’impossibilità di scomputare gli acconti dell’imposta sostitutiva eventualmente versati, poiché, di regola, essi andrebbero indicati nel rigo LM45, colonna 2 (“Acconti”), ma il quadro LM non viene più compilato.
Ovviando all’inconveniente, le istruzioni al modello REDDITI precisano che tali acconti vanno riportati nella colonna 4 (“di cui fuoriusciti regime di vantaggio o regime forfetario”) del rigo RN38 (“Acconti”), consentendo così, di fatto, di sottrarli dall’IRPEF dovuta a saldo per il 2021, senza che vadano persi.
Si tratta, in pratica, degli acconti versati indicando, nel modello F24, come anno di riferimento 2021 e utilizzando i codici tributo:
- 1793 (prima rata) e 1794 (seconda rata o acconto in unica soluzione), per i fuoriusciti dal regime di vantaggio;
- 1790 (prima rata) e 1791 (seconda rata o acconto in unica soluzione), per i fuoriusciti dal regime forfetario.
In ordine al differente caso del passaggio dal regime di vantaggio a quello forfetario in corso d’anno, occorre richiamare la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 140/2019, con la quale è stato precisato che, ai fini dell’imposizione diretta, il reddito imponibile per l’intero anno è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario.
Posto che il citato documento di prassi non contiene indicazioni sul punto, ci si domanda se e come, nell’anno di transito (per ipotesi, il 2021), vadano versati gli acconti delle due imposte sostitutive. A nostro avviso, in base alle disposizioni generali, tale obbligo deve escludersi.
Infatti, per quanto riguarda l’imposta sostitutiva del regime forfetario, nell’anno di transito il contribuente è soggetto d’imposta per la prima volta e manca quindi una base storica di riferimento sulla quale computare l’acconto dovuto.
Relativamente all’IRPEF (ma il chiarimento è estensibile anche al caso in esame), la C.M. n. 96/13/3983 del 31 ottobre 1977 ha precisato che, “ai fini dell’acconto la qualità di soggetto d’imposta deve sussistere tanto nel periodo di competenza quanto in quello precedente” (nel nostro caso, 2021 e 2020, ma per quest’ultimo manca la soggettività passiva dell’imposta sostitutiva del regime forfetario, in quanto il contribuente era soggetto alla sola IRPEF).
Con riferimento, invece, all’imposta sostitutiva del regime di vantaggio, l’insussistenza, nell’anno di transito, dell’obbligo di versamento del relativo acconto deriva dalla circostanza che, in tale anno, il contribuente non applica più tale regime. Infatti, come chiarito dalla citata risposta a interpello n. 140/2019, per l’intero anno in cui avviene il transito (cioè, nel nostro caso, per tutto il 2021), il reddito imponibile è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario.
Di fatto, quindi, nel 2021, il contribuente non è più soggetto passivo dell’imposta sostitutiva del regime di vantaggio.
Peraltro, potrebbe accadere che il transito sia avvenuto dopo il versamento della prima o della seconda o unica rata dell’acconto 2021 dell’imposta sostitutiva del regime di vantaggio.
Ricorrendo tale ipotesi, gli acconti versati possono essere scomputati dal saldo dell’imposta sostitutiva del regime forfetario indicandoli nel rigo LM45, colonna 2 del modello REDDITI PF 2022.
Fonte: Eutekne