08 maggio 2026

Penali contrattuali indeducibili se manifestamente antieconomiche

Se coerenti con le scelte gestionali tali costi sono deducibili visto che non assumono finalità sanzionatorie o punitive

Con l’ordinanza n. 12400, depositata il 3 maggio 2026, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’onere della prova dell’inerenza dei costi all’attività d’impresa. Nel caso di specie, sotto la lente dei giudici sono finite le penalità contrattuali per inadempimento o ritardato adempimento (ai sensi dell’art. 1382 c.c.).

Dopo aver ricordato che l’inerenza va intesa in senso qualitativo, prescindendo da valutazioni di natura utilitaristica o meramente quantitativa, atteso che esprime una correlazione tra costi e attività d’impresa (anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura), i giudici affermano che il sindacato dell’Amministrazione finanziaria non è tuttavia precluso di fronte a comportamenti palesemente antieconomici, perché l’antieconomicità di un costo (intesa come macroscopica e manifesta sproporzione tra la spesa sostenuta e l’utilità che ne deriva) può fungere da valido elemento sintomatico del difetto di inerenza.

Pertanto, sebbene le penali contrattuali, pattuite ai sensi dell’art. 1382 c.c., siano di norma deducibili dal reddito d’impresa in quanto inerenti all’attività (non assumendo finalità sanzionatorie o punitive), tale principio non opera in modo assoluto. Infatti, la deducibilità può essere disconosciuta qualora l’Amministrazione finanziaria fornisca un solido quadro probatorio, basato su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, dal quale emerga la manifesta antieconomicità e irragionevolezza dell’operazione nel suo complesso.

In tale circostanza, l’evidente sproporzione o l’illogicità economica della pattuizione funge da elemento sintomatico del difetto di inerenza del costo, spostando sul contribuente l’onere di fornire una prova contraria idonea a dimostrare la razionalità economica e la coerenza delle proprie scelte gestionali con l’attività d’impresa.

Nel caso di specie, i giudici di secondo grado hanno omesso di valutare gli elementi indiziari addotti dall’Agenzia delle Entrate, tesi a dimostrare che le penali erano state pattuite senza reale sostanza economica e con finalità extra-sociali, quali, ad esempio:

-          il trasferimento del rischio d’impresa dalla società affittante all’affittuaria, in deroga alla prassi commerciale;

-          l’esistenza di un unico centro di interesse economico tra le parti, confermata dalla successiva operazione di fusione.

A favore della deducibilità dei costi in esame, i giudici di legittimità si erano già espressi nella sentenza n. 19702/2011, osservando che le somme corrisposte in caso di inadempimento, oppure ritardo nell’adempimento, in applicazione di clausole penali contenute in un contratto ex art. 1382 c.c. non sono assimilabili alle sanzioni pecuniarie irrogate per punire comportamenti illeciti del contribuente (Cass. n. 18860/2007) ovvero pratiche concordate per falsare la concorrenza sul mercato (Cass. nn. 8135/2011 e 5050/2010). In altre parole, il costo è deducibile se la somma relativa alla violazione di un divieto deriva da un’attività connessa al corretto esercizio dell’impresa, può qualificarsi come fattore produttivo, non è autonoma ed esterna rispetto alla normale vita aziendale, né antitetica rispetto al corretto svolgimento di tale attività. Diversamente, non sarebbe ammissibile la deducibilità del costo, poiché si finirebbe per neutralizzare la ratio punitiva della sanzione pecuniaria, trasformandola in un risparmio d’imposta, ovvero un premio per le imprese che hanno agito in violazione di norme imperative.

Nel senso dell’indeducibilità la Cassazione si è invece pronunciata con riferimento a un risarcimento corrisposto, a seguito di transazione, per la ritardata consegna di un immobile, che presentava altresì difetti strutturali, oggetto di preliminare di compravendita. In particolare, nel caso analizzato dalla sentenza n. 15932/2021, le penali non trovano fondamento nell’attività dell’impresa, ma in un comportamento antigiuridico che per sua natura non è inquadrabile nella sfera aziendale, con la conseguenza che la mora debendi (in ordine alla quale non rileva la circostanza che la somma transatta derivi, oltre che dalla mancata tempestiva consegna dell’immobile, anche da difetti strutturali dello stesso) non rappresenta un costo inerente alla produzione di ricavi.

Luca fornero - Eutekne