24 gennaio 2025

Per la cassazione la proroga Covid di 85 giorni sposta in avanti la prescrizione

Il caso riguardava l’insinuazione a passivo di un credito non erariale

Ieri, 15 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 960, si è pronunciata per la prima volta in relazione alla proroga degli 85 giorni ex art. 67 comma 1 del DL 18/2020, sposando la tesi favorevole all’Erario.

Va subito precisato che il caso non riguardava la sospensione “in avanti” dei termini di accertamento delle imposte sui redditi/IVA o dei tributi locali, ma dei termini di prescrizione.

Nella specie, si trattava di un’entrata non erariale, ma i termini della questione sarebbero stati identici anche qualora si fosse trattato di prescrizione, ad esempio, del credito IVA o IRPEF.

Vero è che per la prescrizione raramente entra in gioco l’art. 67 comma 1 del DL 18/2020, in quanto la norma si riferisce agli enti impositori e non anche agli agenti della riscossione, ma per le entrate non erariali a volte anche la fase antecedente alla cartella di pagamento è retta da termini di prescrizione e non di decadenza.

L’Agente della riscossione si era insinuato a passivo per un credito pubblico ma non erariale e la relativa domanda non era stata accolta proprio per l’intervenuta prescrizione del credito.

I giudici hanno sancito, al punto 1.1.3 dell’ordinanza, che: “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, DLgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.

Per effetto dell’art. 67 comma 1 del DL 18/2020, “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.

Secondo la prassi “la sospensione introdotta dall’articolo 67 determinava lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”. Pertanto, “il termine di decadenza relativo al periodo di imposta 2016, corrispondente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sarà il 26 marzo 2023 e non il 31 dicembre 2022” (risposte Videoconferenza 27 gennaio 2022; circ. Guardia di Finanza 14 febbraio 2022 n. 0043494).

La Corte di Cassazione, sia pure in tema di prescrizione, ha avallato questa tesi, sostenendo in particolare che la proroga non può riguardare il solo anno caratterizzato dall’emergenza (o meglio i due anni, visto che questa, circoscrivendo il discorso alla sospensione dei termini di pagamento, ha riguardato il 2020 e il 2021).

Il discorso, se sotto una certa ottica è estensibile anche agli atti impositivi soggetti a decadenza (sia annuale sia infrannuale), per essi incontra un limite.

In arrivo altre pronunce della Cassazione

La materia trova, infatti, autonoma disciplina nell’art. 157 comma 1 del DL 34/2020, secondo cui gli atti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 avrebbero dovuto essere emessi entro il 31 dicembre 2020 ma notificati dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022.

In ragione di ciò, non si può sostenere che l’art. 67 comma 1 del DL 18/2020 riguardi il 2020, considerato che per gli atti in scadenza nel 2020 opera l’art. 157. Si può però dire che per qualsiasi annualità e/o per qualsiasi atto soggetto a decadenza l’unica norma operante sia l’art. 157 del DL 34/2020, dovendosi interpretare le norme in tema di decadenza in senso restrittivo ed essendo assurdo che subiscano una proroga termini la cui decadenza è successiva alla fine dell’emergenza.

Questi temi, presumibilmente, saranno esaminati dalla Suprema Corte, investita in via pregiudiziale dalla C.G.T. I° Gorizia 13 novembre 2024 n. sez. II.

Anche la C.G.T. I° Lecce 19 novembre 2024 n. sez. 1 ha rinviato in sede pregiudiziale la questione alla Cassazione, in relazione, però, ai tributi locali dove per espressa scelta legislativa non opera l’art. 157 comma 1 del DL 34/2020.

In quest’ultimo caso, sostenere la tesi favorevole all’Erario presenta meno ostacoli.

Alfio CISSELLO  -  Eutekne