Un impianto sanzionatorio articolato che richiede una decisa attenzione innanzitutto agli operatori all’atto dell’incasso: quando il Pos non è infatti collegato fisicamente al registratore telematico, occorre digitare se l’importo è corrisposto in contanti o con moneta elettronica. Questa informazione viaggia giornalmente con i dati delle vendite, a chiusura dell’esercizio commerciale, e viene messa a disposizione del fisco il quale può incrociare le informazioni con quanto comunicato con cadenza mensile da acquirer e istituti finanziari circa il transato elettronico per specifico Pos.
Già dal 1° gennaio 2026, infatti, l’errata indicazione e registrazione in RT della modalità di incasso, se contanti o elettronica, all’atto della vendita comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre e senza applicazione del cumulo giuridico, quando la violazione stessa non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Diventa quindi assolutamente essenziale fornire le corrette indicazioni al cassiere: la gestione dell’errore in cassa non è solamente una questione contabile, ma diviene un potenziale elemento di contestazione da parte del fisco. Se si sbaglia ad indicare la modalità di pagamento, al momento la strada maestra è quella della procedura di annullo emettendo un documento commerciale che annulla il precedente nella memoria permanente di dettaglio del registratore telematico.
Entro la trasmissione dei dati a fine giornata, il sistema deve essere coerente. Quindi se l’errore fosse scoperto successivamente, la procedura diventa più complessa e richiede una segnalazione specifica nell’area dedicata del portale ’Fatture e Corrispettivi’ per giustificare l’anomalia alla sezione “Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi” dell’area di Consultazione, provando ad indicare la motivazione della trasmissione anomala. Occorre quindi istruire il personale anche eventualmente redigendo brevi procedure scritte (vademecum) da tenere accanto alla cassa. Questo non serve solo a evitare errori, ma dimostra, in caso di controlli, che l’azienda ha adottato modelli organizzativi idonei a prevenire violazioni. Quindi violare gli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici costituisce un comportamento sanzionato in via autonoma rispetto a quello correlato al mancato collegamento logico tra POS e RT da realizzarsi mediante la funzionalità web disponibile dal prossimo 5 marzo 2026. L’operazione di collegamento va completata entro 45 giorni per i POS già in uso al 1° gennaio 2026, ed entro il sesto giorno del secondo mese successivo alla disponibilità di nuovi strumenti o di variazioni. In caso di mancato collegamento dello strumento di pagamento nei termini, trova applicazione non solo la sanzione da euro 1.000 a euro 4.000 ma anche le sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati, per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.
Il Sole 24 Ore - Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce