L’agenda della rottamazione quater, dopo le proroghe disposte dal Governo, concede più tempo ai contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata. Ecco, di seguito, le risposte ad alcune domande dei lettori sul nuovo calendario delineato dall’intervento contenuto nel decreto ominibus approvato dal Consiglio dei ministri di giovedì 4 maggio, che sposta il termine per le domande di adesione al 30 giugno.
1. Quando dovrà essere versata la prima rata della rottamazione quater dopo la proroga decisa dal Governo?
Il pagamento delle somme dovute per la rottamazione quater si deve eseguire in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, o nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
2. È sempre previsto un margine di tolleranza di cinque giorni per ogni scadenza?
La risposta è affermativa. I pagamenti sono considerati regolari, se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza. Questo significa, ad esempio, che il pagamento della prima o unica rata in scadenza il 31 ottobre 2023, per effetto dei differimenti da calendario, considerato che il 5 novembre è domenica, è regolare se eseguito entro il 6 novembre 2023. In caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In questo caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti fatti sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.
3. Anche per la seconda rata (per chi sceglie il pagamento in più rate) in scadenza il 30 novembre 2023 dovrà essere versata una quota del 10% dell’intero importo dovuto con la rottamazione quater?
La risposta è affermativa. Anche alla luce del nuovo intervento, la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadono il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023.
4. Sulle rate successive alla prima sono dovuti anche gli interessi?
Sì, in caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
5. Se si decade dalla rottamazione quater, si può chiedere la rateazione del debito residuo?
La risposta è affermativa. In caso di decadenza dalla rottamazione quater, il contribuente può dilazionare il debito residuo, secondo le regole ordinarie, a differenza delle precedenti edizioni della rottamazione cartelle. Per l’agenzia delle Entrate, «diversamente da quanto avvenuto nella disciplina relativa alle precedenti “rottamazioni” … e al “saldo e stralcio”» nelle norme della rottamazione quater «non sono contenute disposizioni che inibiscono la presentazione di una richiesta di rateazione, ai sensi dell’articolo 19 del Dpr n. 602/1973, dei debiti, risultanti dai carichi affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il debitore dovesse incorrere nell’inefficacia della nuova definizione agevolata per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione» (risposta dell’agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2023, del 26 gennaio 2023, pubblicata sul «Sole 24 Ore» del giorno successivo).
Giuseppe Morina e Tonino Morina - Il Sole 24 Ore