La Corte di Giustizia di secondo grado dell’Emilia Romagna ha accolto, con la sentenza n. 294/8/2023, le doglianze del contribuente. Infatti, pur riconoscendo ben motivato l’avviso di accertamento, ha accolto l’appello del ricorrente non avendo l’ufficio fornito la prova relativa alla retrocessione della somma di denaro a fondamento della ricostruzione effettuata dall’Agenzia delle entrate.
Secondo quanto precisato dal collegio giudicante, spetta a all’Amministrazione finanziaria provare in giudizio le ragioni su cui si fonda l’atto impositivo, anche nel caso in cui venga disconosciuta la deduzione del costo.
La legge n. 130/2022 di riforma del processo tributario ha modificato dal 1° settembre 2022, l’articolo 7 del D.lgs. n. 546/1992, con l’aggiunta del nuovo comma 5 – bis. La novella ha previsto l’obbligo a carico dell’Amministrazione finanziaria di fornire prova in giudizio delle violazioni contestate con l’atto impugnato mediante una circostanziata e puntuale dimostrazione della fondatezza della pretesa tributaria.
Nel caso in esame del Collegio giudicante dell’Emilia Romagna, l’Agenzia delle entrate aveva rettificato il reddito dichiarato dalla società disconoscendo la deduzione delle spese relative a fatture per operazioni inesistenti. In particolare, il mancato riconoscimento dei costi traeva origine dalla contestazione di indebito utilizzo di diverse fatture emesse da aziende sportive che sovrafatturavano le attività di sponsorizzazione. Ciò al fine di consentire la deduzione di spese superiori a quelle effettivamente sostenute dalle “aziende sponsor”, procedendo successivamente alla restituzione delle somme pagate a
“saldo” delle fatture emesse.
Il collegio giudicante ha ritenuto, come già detto, l’avviso di accertamento sufficientemente motivato. Tuttavia, sulla base degli elementi presuntivi raccolti ha rilevato come l’ufficio non abbia suffragato tali dati nel corso del giudizio in assenza di idonei elementi probatori. Al contrario i giudici hanno osservato come nel corso del giudizio penale sia stato escluso il reato di sovrafatturazione contestato nell’atto impositivo.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate non ha fornito la prova documentale della retrocessione, cioè della restituzione del pagamento a fronte delle “fatture gonfiate.” D’altra parte, il nuovo comma 5 – bis prevede espressamente l’obbligo a carico dell’Agenzia delle entrate di fornire una prova più rigorosa dell’atto impositivo in sede giudiziale. Ciò senza intaccare le regole procedimentali che riguardano ‘obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento.
Conseguentemente, se l’Ufficio ha fornito indizi sufficienti a sostegno della maggiore pretesa impositiva, in caso di contestazione nel merito da parte del contribuente, la stessa Agenzia delle entrate è tenuta in sede giudiziale a provare con puntualità la fondatezza della presta tributaria.
La decisione in commento non affronta il problema della retroattività della novella come affermato a più riprese dall’orientamento giurisprudenziale che si sta consolidando. Si tratta, infatti, di una disposizione procedurale e non possono sussistere dubbi sull’applicabilità della nuova norma anche ai procedimenti ancora in corso e non definitivi.
L’orientamento appare oramai chiaro e i locali uffici dell’Agenzia delle Entrate saranno sempre tenuti, in futuro, a fornire una prova rigorosa e circostanziata.
FiscalFocus - Nicola Forte