12 giugno 2026

Professionisti, verifiche sui ruoli per evitare il blocco della fattura

Spartiacque i debiti da 5mila euro. Dal 15 giugno al via i controlli preventivi, senza limite, sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni

Dal 15 giugno partono le nuove verifiche preventive telematiche sui pagamenti a professionisti da parte delle amministrazioni pubbliche e società a totale partecipazione pubblica senza alcuna soglia di importo come previsto dall’articolo 48-bis, comma 1-ter del Dpr 602/1973. Ciò a differenza di quanto accade per i pagamenti destinati ad altri soggetti, la cui soglia è fissata a 5mila euro (comma 1) e per i pagamenti ai dipendenti, la cui soglia è fissata a 2.500 euro (comma 1-bis). La peculiarità del comportamento delle amministrazioni pubbliche, in relazione ai pagamenti dovuti a favore di professionisti, diversamente dagli altri casi contemplati dall’articolo 48-bis, è legata al fatto che, oltre a non sussistere alcun valore al di sotto del quale i medesimi sfuggono alla verifica preventiva telematica, gli stessi devono essere fatti direttamente all’agente della riscossione fino dal momento in cui questo dovesse segnalare la presenza del debito per cartelle di pagamento almeno pari a 5mila euro. L’amministrazione debitrice del professionista, alla lettera della norma, non dovrà attendere nessun atto di pignoramento presso terzi per effettuare il versamento all’agente della riscossione fino a concorrenza del debito del professionista per carichi a ruolo e solo se residuerà una differenza essa sarà versata al professionista in estinzione del pagamento dovuto.

Ad esempio in caso di un compenso per 2.500 euro laddove la verifica dovesse far emergere un debito per cartelle di pagamento di 5.500 euro, l’intero importo di 2.500 euro verrà versato all’agente della riscossione. Mancano tuttavia le procedure operative che consentano di comprendere come realizzare materialmente l’attività in conseguenza degli esiti dei controlli e una serie di indicazioni sui profili di applicabilità dei controlli in questione.

Le verifiche preventive scattano per cassa

L’epoca di effettuazione della prestazione professionale o la data della fatturazione da parte del professionista, non hanno alcuna rilevanza in riferimento alle verifiche telematiche. Esse scattano sui pagamenti dal 15 giugno anche se relativi a fatture emesse precedentemente a tale data. Lo conferma anche la circolare del ministero della Giustizia del 17 marzo 2026. Il 15 giugno 2026 costituisce pertanto la data da cui, in base al criterio di cassa, partono i controlli in questione sui pagamenti senza limiti d’importo e le amministrazioni dovranno pertanto porre particolare attenzione alle procedure di liquidazione di tali compensi che si pongano in prossimità della data. Ad esempio un ordinativo di pagamento di compensi netti pari a 3mila euro, che viene preparato antecedentemente al 15 giugno 2026 (quindi senza effettuare alcuna verifica), laddove dovesse essere trasmesso all’Istituto cassiere o tesoriere per la sua esecuzione a favore del professionista a partire dal 15 giugno, non risulterebbe conforme all’obbligo e dovrebbe essere ritirato.

I pagamenti soggetti a controllo

L’obbligo di verifica preventiva telematica sui pagamenti ai professionisti dal 15 giugno non sembra contemplare tutti i compensi in modo indiscriminato. Il richiamo normativo riportato nel comma 1-ter dell’articolo 48-bis del Dpr. 602/1973 circoscrive le verifiche alle somme di cui all’articolo 54 del Tuir, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Sono da ricomprendere le prestazioni fatturate dagli studi associati e associazioni di professionisti che producono reddito di lavoro autonomo in base all’articolo 54 del Dpr. 917/1986. Da tale indicazione si dovrebbe ricavare che le verifiche preventive, senza alcun limite di ammontare, non devono essere effettuate sui pagamenti:

-          relativi a prestazioni di lavoro autonomo non abituale di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir;

-          a favore di società fra professionisti (Stp) e società fra avvocati (Sta).

Per questi soggetti resta applicabile la regola generale dell’importo del pagamento superiore a 5mila euro.

In ragione della ratio che caratterizza i pagamenti soggetti alla verifica telematica preventiva dell’articolo 48-bis in questione, dovrebbero inoltre essere esclusi dalle verifiche anche in questo caso, i pagamenti per i rimborsi delle somme anticipate in nome e per conto dai professionisti riferibili ad esempio ad imposte, diritti.

Si ritiene che rientrino invece nei controlli senza soglia, i pagamenti per i rimborsi delle spese anche non soggette a tassazione posto che il riferimento alle somme di cui all’articolo 54 del Tuir, ricomprende anche quelle del comma 2, lett. b).

Possibile esclusione per i forfettari

L’obbligo di verifica preventiva telematica sui pagamenti senza soglia dal 15 giugno sembra non ricomprendere i professionisti forfettari di cui all’articolo 1, commi da 54 a 85 della Legge 190/2014. Il richiamo alla fattispecie delle somme di cui all’articolo 54 e non anche all’articolo 53 del Tuir sembra giustificare questa interpretazione basata sul contenuto letterale. Potrebbe anche trattarsi di una scelta del legislatore legata al fatto che i destinatari dei pagamenti sono soggetti minori da tutelare per le somme di limitato ammontare a loro destinate.

Un doppio regime per i controlli

Resta da chiarire se per i professionisti debba procedersi con la modalità di cui al comma 1-ter solo per i pagamenti fino a 5mila euro mentre per i pagamenti di importi superiori a 5mila euro occorra applicare la procedura ordinaria e quindi attendere la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi. Questa ipotesi interpretativa deriva dalla considerazione che il comma 1-ter) introduce una procedura speciale, in deroga all’articolo 72-bis) del Dpr 602/1973, rispetto alla procedura ordinaria che rimane disciplinata dal comma 1 per tutti i pagamenti superiori a 5mila euro. La conferma o meno di ciò potrà venire dalla definizione e adeguamento della procedura operativa on-line.

Necessario adeguare la procedura per pagare

Per dare effettivo seguito al pagamento diretto a favore dell’agente della Riscossione, occorrerà che la procedura on-line risulti adeguata a livello tecnico. Si deve ritenere che non risulterà necessaria la modifica del Dm 40/2008 che disciplina la procedura stabilita dai commi 1 e 2. L’interrogazione dell’applicativo dovrà però quanto meno indicare:

-          l’ammontare dell’inadempimento risultante a carico del professionista destinatario del pagamento, probabilmente senza necessità di evidenziarne l’ammontare totale affermando unicamente che lo stesso è superiore all’importo da pagare;

-          gli estremi del conto di destinazione del pagamento da effettuare direttamente a favore di Ader.

Un controllo della propria posizione

È opportuno che prima del 15 giugno prossimo i professionisti, che rientrano nella disciplina dei controlli e che si trovano nella possibilità di ricevere pagamenti di compensi da parte di pubbliche amministrazioni relativamente a prestazioni professionali rese e fatturate, facciano una consultazione della propria posizione presso l’agente della riscossione allo scopo di verificare la presenza di cartelle di pagamento non pagate ed il relativo ammontare complessivo. Questo potrebbe consentire loro di gestire una eventuale regolarizzazione, tramite rottamazione o rateizzazione ovvero intraprendere altra procedura difensiva laddove eventuali carichi presenti non fossero giustificati da una pretesa legittima, prima di trovarsi privati dell’incasso dei loro compensi anche di importo limitato. Non è infrequente il caso per cui i carichi a ruolo potrebbero essere sconosciuti anche in relazione a notifiche non eseguite correttamente o mai eseguite, nonché l’esistenza di carichi tardivamente iscritti. La possibilità di difesa dei professionisti sottoposti al controllo delle amministrazioni pubbliche in sede di pagamento è molto debole dal momento che in presenza di inadempimenti di valore almeno pari a 5mila euro, il pagamento a favore dell’erario da parte della p.a. avviene – sulla base di quanto indicato nella norma - senza attesa di ulteriori atti di riscossione coattiva. La reazione difensiva è di fatto inibita con il rischio di perdita dei compensi anche se ingiustificata.

Marco Magrini, Paolo Parodi e Benedetto Santacroce - Il Sole 24 Ore