Spese di rappresentanza deducibili solo se tracciate anche per i lavoratori autonomi. Il decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri del 12 giugno modifica alcune disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2025 al regime delle deducibilità delle spese e ne aggiunge altre.
Una novità riguarda proprio le spese di rappresentanza dei lavoratori autonomi. L’articolo 54 del Tuir, nella sua versione antecedente le modifiche apportate dalla riforma fiscale con il Dlgs 192 del 2024, prevedeva, al comma 5, la deducibilità delle spese di rappresentanza nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta e che erano comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.
Non esiste una definizione puntuale di spese di rappresentanza ma è certamente d’aiuto la circolare 34/E del 2009. Ad esempio, sono tali le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze dell’attività: si pensi all’apertura di un nuovo studio.
Con decorrenza 31 dicembre 2024, il Dlgs 192/2024 ha riscritto le norme in materia di lavoro autonomo e ha abrogato il comma 5 relativo alle spese di rappresentanza che, tuttavia, è confluito nell’articolo 54-septies. In sostanza il nuovo articolo 54-septies coincide con il precedente comma 5 dell’articolo 54.
La legge 207 del 2024 (legge di Bilancio) ha previsto l’obbligo di tracciabilità di alcune spese sostenute da lavoratori autonomi e imprese ai fini della loro deducibilità. La norma, in particolare ha previsto l’obbligo con riferimento alle spese di rappresentanza di cui all’articolo 108, comma 2 del Tuir, cioè quelle sostenute dalle imprese senza nulla precisare con riferimento a quelle sostenute dai lavoratori autonomi.
Il decreto fiscale approvato ora nel Consiglio dei ministri dello scorso 12 giugno inserisce un periodo nel comma 2 dell’articolo 54-septies precisando che la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dagli autonomi è ammessa solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciati.
La ragione della previsione è quella di rendere coerente il regime fiscale delle spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi con quelle delle imprese.
Il decreto fiscale prevede anche indicazioni sull’entrate in vigore delle modifiche, tuttavia, con riferimento alla modifica relativa alle spese di rappresentanza (contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera e, n. 1 del decreto) non è previsto nulla di specifico. Questo porta a ritenere che la decorrenza della novità coincida con l’entrata in vigore del decreto e che, quindi, eventuali pagamenti effettuati in contanti fino a quel momento non dovrebbero compromettere la deducibilità.
Si precisa, infine che, il decreto prevede che le disposizioni si applicano anche ai fini Irap ma si deve ricordare che il comma 8 della legge 234 del 2021 ha abolito l’Irap per le persone fisiche che, invece, resta dovuta solo dai soggetti che svolgono l’attività in forma associata.
Alessandra Caputo - Il Sole 24 Ore