09 agosto 2024

Redditometro: superata l'impasse

Sarà un redditometro per pochi. Solo grazie a questo compromesso il tentativo di rianimare il redditometro è andato a buon fine. Il testo definitivo del Decreto Correttivo limita la determinazione sintetica del reddito complessivo ai casi più gravi di presunta evasione fiscale, ma non cambia le regole di funzionamento. La modifica normativa arriva dopo l’atto di indirizzo MEF del 23 maggio 2024 con il quale è stato disposto il differimento “sine die” dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 7 maggio 2024, attuativo dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

L’accertamento sintetico del reddito complessivo, sia in relazione alle spese effettivamente sostenute nel corso del periodo d’imposta, che sulla base del contenuto induttivo di elementi statistici indicativi di capacità contributiva (determinati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti l'Istituto nazionale di statistica ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti), potrà avvenire solo al verificarsi della seguente duplice condizione:

•                     il reddito complessivo accertabile sulla base della ricostruzione sintetica deve eccedere di almeno un quinto quello effettivamente dichiarato per il medesimo periodo d’imposta (l’unica condizione prevista nella previgente formulazione normativa);

•                     il reddito complessivo accertabile deve eccedere, di almeno dieci volte l’assegno sociale annuo, aggiornato con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT. Ad esempio considerando che l’importo annuo dell’assegno sociale riconosciuto per il periodo d’imposta 2024 è pari a 6.947,33 euro, questo significa che lo scostamento fra il reddito complessivo accertabile e quello effettivamente dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta 2024 deve superare la soglia, tutt’altro che banale, di 69.473,30 euro.

Cambiano anche le norme relative al regime di prova contraria. Il Decreto Correttivo , in linea con il contenuto dell’articolo 4 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 7 maggio 2024, prevede che il contribuente, a fronte della contestazione dell’Ufficio, abbia la facoltà di dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi (ad esempio familiari riconducibili al medesimo nucleo). E’ facoltà del contribuente, inoltre, dimostrare che le spese attribuite hanno un ammontare diverso da quello contestato o che le stesse siano state finanziate con la quota di risparmio formata nel corso degli anni precedenti.

Nonostante le profonde modifiche normative apportate dal Decreto Correttivo, tese a limitare gli accertamenti sintetici del reddito complessivo agli scostamenti più rilevanti, l’impianto normativo resta sostanzialmente invariato. In particolare l’accertamento sintetico del reddito complessivo, anche per il prossimo futuro, potrà basarsi sia sulle spese di qualsiasi genere sostenute dal contribuente nel corso del periodo d'imposta che su elementi di carattere meramente statistico, la cui valenza induttiva è desumibile dalla spesa media ISTAT (spesa minima presunta, ricavata dall'indagine annuale dell'ISTAT sulle spese delle famiglie, o tramite analisi e studi socio-economici applicati al dato certo relativo al possesso o all'utilizzo di un bene o servizio). Resta di attualità, in altri termini, il contenuto del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 7 maggio 2024, al centro delle recenti polemiche, che consente di utilizzare ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo anche l'ammontare individuato dall'ISTAT quale spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta.

Sul punto il Decreto Correttivo è stato fedele alle indicazioni dell’atto di indirizzo del 23 maggio 2024 con il quale si prevedeva espressamente l’opportunità di rendere più esplicita la volontà di concentrare il ricorso all’accertamento sintetico del reddito, fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, ai casi nei quali il contribuente omette di dichiarare i propri redditi, a fronte del superamento di soglie di spesa da determinare (oggi determinata).

Ne consegue che, raggiunto l’obiettivo, è venuto meno il motivo che ha indotto il differimento dell’entrata in vigore del provvedimento attuativo. Tutto è praticamente pronto per i nuovi accertamenti sintetici.

FiscalFocus -  Paolo Iaccarino