05 luglio 2024

Revocabili gli amministratori che non curano gli assetti societari

Il Tribunale di Milano conferma che l’omissione è una grave irregolarità denunciabile al tribunale e che può fondare la revoca di gestori e controllori

Il Tribunale di Milano, nel decreto del 29 febbraio 2024, ha ribadito che la mancata predisposizione di adeguati assetti societari costituisce una grave irregolarità gestoria che può essere denunciata al Tribunale (ex art. 2409 c.c.) e che può giustificare la revoca degli amministratori e dei controllori.

Si tratta di una posizione che tende a consolidarsi nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Catania 8 febbraio 2023 e Trib. Milano 18 ottobre 2019).

Nel caso di specie, peraltro, la decisione è di particolare rilievo attenendo a una nota società quotata sull’Euronext Growth Milan. Taluni soci di questa società, in particolare, denunciavano una serie di asserite gravi irregolarità (tra cui, la mancata rilevazione del presupposto della continuità aziendale e, quindi, l’omessa attivazione per il conseguimento tempestivo del risanamento della società) e chiedevano al Tribunale di ordinare l’ispezione della gestione societaria, nonché, una volta riscontrate le gravi irregolari denunziate, la revoca degli amministratori e dei sindaci e la nomina di un amministratore giudiziario. Anche il curatore speciale, nominato ai sensi dell’art. 78 c.p.c. sollevava dubbi circa l’esistenza del presupposto della continuità aziendale.

Questo tema, osserva il Tribunale, è di assoluta rilevanza, in quanto gli amministratori che non riscontrino con tempestività la crisi e la mancanza del presupposto della continuità aziendale o che, pur rilevandola, non si attivino per farvi fronte accedendo a uno degli strumenti di risoluzione della crisi di impresa, sono inadempienti ai doveri stabiliti dagli art. 2086 c.c. e 3 del DLgs. 14/2019, con danno diretto alla società. Situazione che è suscettibile di condurre alla revoca dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo (quest’ultimo per non aver adeguatamente vigilato).

Dalla disposta ispezione della società emergeva sia l’attualità della situazione di crisi e di assenza di continuità aziendale (che, nel frattempo, si tentava di affrontare tramite la presentazione di una domanda di accesso alla composizione negoziata ex art. 17 del DLgs. 14/2019) che una palese inadeguatezza nella tenuta della contabilità, nell’amministrazione e nella gestione della tesoreria della società; attività affidate a un ente esterno al gruppo che non solo condivideva con le società la medesima sede legale, ma che risultava anche essere sia il più importante cliente che tra i più rilevanti debitori.

A fronte di ciò, i giudici milanesi sottolineano come la mancata predisposizione di assetti organizzativi (adeguati) sia atto di mala gestio che giustifica la revoca degli amministratori. Le irregolarità riscontrate in capo agli amministratori, inoltre, vanno causalmente attribuite anche al Collegio sindacale. Anch’esso è, quindi, da revocare per non aver mai rilevato alcunché sull’omessa predisposizione di adeguati assetti societari, risultando inadempiente ai propri doveri di controllo; tra i quali, ex art. 2403 c.c., rientra anche la vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Si osserva, poi, come le rilevate carenze organizzative dimostrino l’inadeguatezza dell’organo gestorio, che è venuto meno al suo principale dovere organizzativo posto dall’art. 2086 comma 2 c.c.; situazione tanto più grave e rilevante nel caso di specie, attinente, come evidenziato, a una spa quotata e con società del gruppo chiamate a gestire una conclamata situazione di crisi.

La carenza di assetti organizzativi neppure pone un problema di limiti alla sindacabilità delle scelte gestorie. Affidare tutte le funzioni contabili e amministrative (e, soprattutto, la gestione della tesoreria) a un ente esterno al gruppo che – pur costituendo il più importante cliente e tra i più rilevanti debitori – sceglie come, quando e chi pagare tra i creditori della società significa consegnare le opzioni gestorie a terzi.

Questa condotta è del tutto difforme dallo schema legale di riferimento dei compiti che connotano l’incarico di amministratore: l’art. 2380-bis c.c., infatti, dispone che la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’art. 2086 comma 2 c.c. e spetta esclusivamente agli amministratori.

Tale condotta dell’organo amministrativo – risolvendosi nella negazione dell’obbligo di verificare puntualmente la sostenibilità dell’impresa sociale nella sua prospettiva complessiva – può costituire anche fonte di potenziale inquinamento della veritiera rappresentazione della effettiva situazione patrimoniale della società alla base del piano di risanamento in corso.

Alla luce di tutto ciò, il Tribunale procede alla nomina di un amministratore giudiziario con il compito, tra l’altro, di provvedere sia all’ordinaria gestione della società che agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, questi ultimi previa autorizzazione del Tribunale ex art. 92 disp. att. c.c., e, in particolare, di predisporre adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Maurizio Meoli  -  Eutekne