Per le spese nazionali dei professionisti riaddebitate analiticamente, la tracciabilità risulta necessaria per la deducibilità del costo da parte del committente. È una delle novità contenute nel Dl 84/2025 che è intervenuto sulla riforma del lavoro autonomo, introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2025 dal Dlgs 192/2024.
Consideriamo la fattispecie reddituale dei professionisti e dei loro committenti: le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, che essi addebitano analiticamente al committente, sono deducibili per il committente se i pagamenti delle spese in questione, sostenute in Italia, sono eseguiti dai professionisti che le riaddebitano con sistemi di pagamento tracciabili. Questa impostazione trova specifica indicazione per le imprese committenti nell’articolo 109, comma 5-bis e 5-ter, del Tuir, mentre se committente è un altro professionista nell’articolo 54-septies, comma 6-bis, del Tuir. Nella formulazione dell’articolo 54-ter, comma 5-bis, del Tuir, senza esaminare le specificità di deroga alla regola base (legate a casi di insolvenza, procedure esecutive infruttuose, prescrizione del termine per il pagamento, eccetera), viene stabilito che tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene e specularmente l’articolo 54, comma 2, lettera b) del Tuir prevede che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Queste ultime spese non parrebbero limitate al vitto, alloggio, eccetera ma sarebbero anche di altra natura, ad esempio anche in riferimento all’intervento di altro professionista. Tuttavia la parte di spese che si riferiscano al vitto, alloggio eccetera per non concorrere alla formazione del reddito devono essere sostenute in Italia con strumenti di pagamento tracciabili.
Quindi la necessità di effettuare le spese pagandole con sistemi di pagamento tracciabili, non è solamente una esigenza del solo professionista, ad esempio per garantirsi la deducibilità nei vari casi d’insolvenza del committente, ma lo è anche per il committente.
Pertanto è necessario che il professionista indichi nella propria fattura le modalità di pagamento delle spese di cui richiede il rimborso analitico e fornisca prova del pagamento delle spese con strumenti tracciabili nello stesso contesto di addebito, quindi come allegato alla fattura. Il committente dovrà pertanto procedere alla conservazione della documentazione necessariamente acquisita presso il professionista che chiede il rimborso dalla quale desumere e avere certezza del pagamento tracciabile da esibire in caso di controlli e verifiche dell’amministrazione finanziaria. L’impianto complessivo introduce esigenze documentali certamente complesse e onerose, sia lato professionista emittente la fattura sia lato committente la prestazione. Non si può escludere che ciò possa determinare un cambio di rotta nei rapporti fra professionisti e loro committenti, per esigenze di semplificazione, disincentivando lo strumento del riaddebito analitico delle spese in favore della forfetizzazione delle spese nel compenso fra le parti.
Marco Magrini e Benedetto Santacroce - Eutekne