Il punto non è se l’acquisto di valori bollati sia, in senso stretto, un’operazione rilevante ai fini IVA. Il punto, semmai, è un altro: chiarire che cosa debba intendersi per “operazioni” ai fini dell’art. 3 del D.lgs. n. 127/2015 e, quindi, quale sia il reale perimetro del regime premiale che riduce di due anni i termini di accertamento. È su questo terreno che si colloca la risposta n. 77 del 12 marzo 2026, con la quale l’Agenzia delle Entrate esclude il beneficio in presenza di pagamenti in contanti superiori a 500 euro per l’acquisto di valori bollati.
Il dato normativo di partenza è noto, ma merita di essere richiamato nella sua esatta portata. L’art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 127/2015 prevede infatti la riduzione di due anni del termine di decadenza di cui all’art. 57, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e di quello di cui all’art. 43, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, a favore dei soggetti passivi IVA che garantiscono, nei modi stabiliti dal decreto attuativo, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Sul piano oggettivo, il decreto ministeriale 4 agosto 2016 chiarisce inoltre che la riduzione si applica ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi e che la sussistenza dei relativi presupposti deve essere comunicata nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi; in mancanza, la riduzione resta inefficace.
La risposta n. 77/2026, però, non si limita a ribadire la necessità della tracciabilità. Il chiarimento più importante riguarda proprio il concetto di “operazioni di ammontare superiore a 500 euro”. Secondo l’Agenzia, in tale nozione deve rientrare la totalità delle attività poste in essere dal soggetto passivo IVA nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, compreso, quindi, l’acquisto di valori bollati. In altri termini, non rileva che la singola spesa sia estranea, in sé, alla fatturazione elettronica o al corrispettivo telematico, né che sia priva di rilevanza IVA in senso tecnico: ciò che conta è la sua riconducibilità all’attività esercitata.
È da qui che discende la conseguenza pratica più severa della disciplina. L’art. 4 del decreto attuativo, richiamato dalla stessa risposta, stabilisce che la riduzione dei termini non si applica, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, ai contribuenti che abbiano effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli ammessi. La soglia dei 500 euro, precisa inoltre l’Agenzia, deve essere considerata in termini onnicomprensivi, tenendo conto anche di eventuali imposte, oneri e altri importi accessori, pure se non incidenti sulla base imponibile dell’operazione. Ne consegue che il pagamento in contanti di valori bollati per un importo superiore alla soglia integra, di per sé, un comportamento incompatibile con il regime premiale.
Il profilo del contante, tuttavia, non esaurisce la struttura del beneficio. La risposta n. 77/2026 ricorda infatti un punto spesso trascurato nella prassi: la tracciabilità dei pagamenti costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente. Per accedere al beneficio occorre anche che tutte le operazioni attive siano documentate tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica con trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Né possono beneficiare della riduzione coloro che, pur essendo esonerati da tali forme di documentazione, non vi ricorrano volontariamente. Il regime, dunque, non premia il solo uso di mezzi tracciabili, ma presuppone una piena corrispondenza tra documentazione delle operazioni e tracciabilità dei pagamenti.
Il beneficio, letto in questa prospettiva, mostra una struttura rigorosamente cumulativa. Perché la riduzione dei termini possa operare, è necessario che ricorrano tre presupposti:
· documentazione delle operazioni attive con le modalità previste dal D.lgs. n. 127/2015;
· tracciabilità dei pagamenti ricevuti e di quelli effettuati per acquisti superiori a 500 euro;
· indicazione, nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, dell’esistenza dei relativi requisiti.
Basta che uno solo di questi elementi venga meno perché il beneficio si perda. È proprio in questo dato che si coglie la struttura rigorosamente cumulativa dell’istituto.
La vicenda dei valori bollati ha poi un rilievo che va oltre il caso specifico. Essa mostra come il punto di caduta del regime non si annidi necessariamente nelle operazioni “principali”, ma possa emergere anche in spese considerate marginali, spesso gestite in modo routinario. Proprio per questo, sul piano operativo, il presidio non può fermarsi ai soli incassi o alle ordinarie forniture documentate, ma deve estendersi ai flussi di cassa che più facilmente sfuggono al controllo sistematico. In questa chiave, la piccola cassa e le uscite apparentemente neutre diventano, paradossalmente, uno dei luoghi più sensibili per la tenuta del beneficio.
Non è sufficiente che il contribuente sia, in via generale, “virtuoso”; occorre che lo sia in modo integrale, per tutto il periodo d’imposta e rispetto a tutte le attività rilevanti ai fini del regime.
Pierdante Colapietra - Fiscalfocus