01 giugno 2023

Riduzione di due anni dei termini di accertamento con i pagamenti tracciati

L’articolo 3 del Decreto Legislativo n.127/2015, al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti, prevede un interessante agevolazione a favore dei contribuenti

L’articolo 3 del Decreto Legislativo n.127/2015, al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti, prevede un interessante agevolazione a favore dei contribuenti. In particolare, la disposizione statuisce quanto segue: “Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.”

L’agevolazione, come precisato dalla stessa norma, si applica esclusivamente ai soggetti passivi di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, ovvero i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica e alla trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.

In sostanza, la citata disposizione prevede a favore dei professionisti, delle imprese e dei lavoratori autonomi che garantiscono “la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500” la riduzione di due anni dei termini di accertamento dell’IVA e delle imposte sui Redditi.

Si ricorda che in materia di Iva l’art. 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede testualmente: “Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.”

Ai fini delle imposte dirette, parimenti, l’art. 43 co.1 del DPR n. 600/1973 dispone al primo comma: “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione” e al successivo comma puntualizza: “Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”

Dal combinato disposto delle norme sopra riportate, si evince che i termini ordinari per la notifica degli accertamenti nel nostro ordinamento fiscale sono fissati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo nel caso di dichiarazione omessa). Detti termini, nel caso dell’agevolazione prevista dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n.127/2015, vengono invece ridotti al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il beneficio evidentemente non è di poco conto.

Per usufruire dell’agevolazione in commento in primis è necessario poter dimostrare l’avvenuto tracciamento di tutte le operazioni di importo superiore a euro 500.

Per poter beneficiare della riduzione dei due anni dei termini di decadenza, inoltre, in base all’articolo 4 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016, è poi necessaria una ulteriore condizione ovvero “i contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza […] nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi”.

In altri termini per fruire del beneficio in commento sarà altresì necessario darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate nell’apposita sezione del modello Redditi. Detta comunicazione si concretizza barrando una apposita casella del quadro RS del modello dichiarativo che il contribuente è chiamato a compilare.

La menzionata casella si trova, in particolare, al rigo:

·         RS136 del modello Redditi PF (per le persone fisiche)

·         RS136 del modello Reddito SP (per le società di persone)

·         RS269 del modello Redditi SC (per le società di capitali)

·         RS269 del modello Redditi ENC (per gli enti non commerciali)

Come detto sopra, oltre alla citata tracciabilità, la cui omissione determina l’automatica decadenza dall’agevolazione, sarà necessario indicare il beneficio nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, e ripetere in ciascun periodo d’imposta in cui si vuole godere del medesimo trattamento, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini.

Nel caso in cui si ometta l’indicazione in dichiarazione del beneficio in commento, non sarà possibile rimediare attraverso una dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di trasmissione del modello dichiarativo. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, il principio alla base dell’emendabilità della dichiarazione dei redditi è riferibile alle sole dichiarazioni di scienza e non alle dichiarazioni di volontà né, tanto meno, all’esercizio di facoltà e opzioni a disposizione del contribuente (Cass. n. 20616 del 2020). Esulano da qualsiasi ipotesi di emendabilità, in particolare, le manifestazioni di volontà negoziale.

Appare opportuno però evidenziare che nel caso di omessa compilazione dei righi sopra citati, l’errore potrà essere sanato comunque con una dichiarazione integrativa, sostitutiva della precedente, da trasmettere tassativamente entro novanta giorni dal termine previsto per la trasmissione. Ciò in quanto, come recentemente ribadito nella risposta all’interpello n. 411 del 2022 dall’Ade, la dichiarazione integrativa presentata entro il termine di novanta giorni, per correggere le omissioni di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata, si sostituisce a quella originaria, così rimuovendo, nel rispetto di tale finestra temporale, l’omissione della prima (Circolare n. 42/E del 2016).

Fiscalfocus - Giuseppe Avanzato