04 luglio 2025

Rilevanti i proventi derivanti dall'acquisto di bonus fiscali

Secondo l’Agenzia, il principio di onnicomprensività comporta la tassazione della differenza tra quanto compensato e quanto pagato

Con la risposta a interpello n. 171 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a tre quesiti sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo di un’associazione tra professionisti, quesiti cui fa da trait d’union il nuovo principio di onnicomprensività.

In particolare, l’art. 54 comma 1 del TUIR dispone che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Ai fini della qualificazione di un componente di reddito come rilevante ai fini del reddito di lavoro autonomo, è quindi necessaria l’esistenza di un nesso causale tra le somme e i valori percepiti e l’attività professionale svolta.

La prima domanda riguarda la qualificazione fiscale degli interessi attivi maturati sul proprio conto corrente, utilizzato per gestire gli incassi e i pagamenti, e accreditati dalla banca.

A parere dell’associazione istante, non esiste una simile relazione tra gli interessi percepiti e l’attività da questa esercitata, per cui gli interessi accreditati sul conto corrente vanno qualificati come redditi di capitale.

L’Agenzia ha condiviso la posizione dell’istante e ha espressamente richiamato il nuovo comma 3-bis dell’art. 54 del TUIR, recentemente introdotto dal DL 84/2025.

Per effetto di tale novità è stato chiarito che gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al Capo III del Titolo I del TUIR, che sono percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

Su tali interessi è quindi applicabile la ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell’art. 26 commi 2 e 4 del DPR 600/73.

Il secondo quesito attiene al riaddebito, agli altri professionisti assicurati, del premio della polizza per la copertura dei rischi professionali, che l’associazione istante stipula quale unico contraente.

Valorizzando nuovamente il richiamato principio, l’Agenzia ritiene che le somme incassate dall’associazione professionale a titolo di ribaltamento del costo sostenuto per il pagamento del premio, addebitato agli altri assicurati, non costituendo un provento percepito in relazione all’attività artistica o professionale, non assumano rilievo ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Specularmente, l’associazione può dedurre solo la quota del premio effettivamente rimasta a suo carico e, quindi, non oggetto di successivo riaddebito.

La soluzione appare altresì coerente con quanto stabilito dal nuovo art. 54 comma 2 lett. c) del TUIR, ai sensi del quale non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di “riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi”. Specularmente, l’art. 54-ter comma 1 del TUIR prevede che le spese riaddebitate di cui all’art. 54 comma 2 lett. c) del TUIR non siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene.

Venendo, infine, al terzo quesito, sempre sulla scorta del richiamato principio, secondo l’Agenzia delle Entrate il differenziale positivo derivante dall’acquisto di un credito d’imposta da bonus edilizi a un valore inferiore a quello nominale (ex art. 121 del DL 34/2020) concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

Alla luce del mutato contesto normativo, sembrano, quindi, superate le conclusioni cui era giunta la precedente risposta a interpello n. 472/2023, che, proprio in virtù dell’assenza, in base alla normativa pro tempore vigente, del richiamato principio si era espressa per l’irrilevanza del differenziale:

-          sia quale reddito di lavoro autonomo, in quanto all’epoca non riconducibile né tra i compensi, né tra i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale;

-          sia quale reddito di capitale;

-          sia quale reddito diverso.

Tenuto conto del principio di cassa, secondo l’Agenzia il costo relativo all’acquisto del credito in parola assume rilievo nel periodo d’imposta del relativo sostenimento, mentre il valore nominale del credito assume rilievo al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione nel modello F24.

Atteso che il principio di onnicomprensività si applica per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, quale inevitabile corollario dovrebbe derivarne la rilevanza reddituale delle compensazioni effettuate dal 2024 (con effetto in sede di modello REDDITI 2025), ferma restando la deducibilità del costo di acquisto del credito d’imposta nel periodo d’imposta del relativo sostenimento.

Luca Fornero e Giulia Lubrano  -  Eutekne