24 luglio 2025

Rimborsi del 730, gli alert per i controlli preventivi del fisco

N. 2921 Luglio 2025 Quando Entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione Cosa scade Controllo preventivo delle Entrate sui 730 a rimborso con rispetto alla precompilata Per chi Per coloro che presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri ovvero determinano un rimborso superiore a 4mila euro Come adempiere Invio all’Agenzia dell’eventuale documentazione giustificativa e monitoraggio esito del controllo

1 In sintesi

Con il provvedimento 277593 dello scorso 1° luglio le Entrate fissano le regole per i controlli sul 730 a rimborso. In particolare, sono approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2025 con esito a rimborso. Possono risultare oggetto di controllo anche i modelli 730 presentati tramite Caf o professionisti abilitati. La ratio del provvedimento è evidentemente quella di rafforzare i controlli sui modelli 730 che, per le loro caratteristiche, richiedono approfondimenti preventivi. L’obiettivo è contrastare in modo più efficace eventuali frodi o evidenti errori commessi in fase di compilazione della dichiarazione.

2 I criteri alla base del controllo preventivo

Il controllo preventivo trova la sua fonte normativa nell’articolo 5, comma 3-bis. del Dlgs 175/2014, il quale prevede che l’agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:

•         presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;

•         ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4mila euro.

Il citato provvedimento 277593, individua quali elementi di incoerenza:

•         lo scostamento per importi significativi rispetto ai dati risultanti dai modelli di versamento, dalle certificazioni uniche e dalle dichiarazioni dell’anno precedente;

•         la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;

•         eventuali situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità già verificatesi negli anni precedenti.

In pratica, saranno oggetto di controllo preventivo tutte le dichiarazioni che, oltre a essere state modificate rispetto alla versione precompilata, evidenziano significative incongruenze nei dati oppure risultano riconducibili a contribuenti con comportamenti pregressi considerati anomali. Nella prassi operativa non sono infrequenti alcune situazioni che possono determinare scostamenti rispetto ai dati presenti nella dichiarazione precompilata, rendendo necessari ulteriori approfondimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tra queste si possono citare, a titolo esemplificativo: l’utilizzo di bonifici non parlanti per interventi edilizi agevolati, l’invio tardivo di certificazioni uniche riferite al periodo d’imposta 2024 in sostituzione di quelle originarie, differenze tra l’ammontare degli oneri deducibili comunicati dall’Inps e presenti nella precompilata e i versamenti effettivamente effettuati dal contribuente nel corso dell’anno.

3  La modalità e le tempistiche

I controlli preventivi effettuati dall’agenzia delle Entrate avvengono:

•         in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa;

•         entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (fissata al 30 settembre 2025), ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dalle Entrate non oltre il sesto mese successivo:

•         al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione;

•         ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il provvedimento chiarisce che restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Se la dichiarazione modello 730 è stata inclusa nei controlli preventivi:

l’agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, Caf o sostituto d’imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;

qualora dalla dichiarazione emerga il secondo o unico acconto relativo all’Irpef o alla cedolare secca, il contribuente è tenuto a effettuare autonomamente il versamento tramite F24 (cfr. circolare Entrate 4 del 12 marzo 2018).

4 La presentazione della precompilata senza modifiche

Al contrario, nel caso in cui il contribuente presenti il modello 730 precompilato senza apportare alcuna modifica – sia direttamente, sia tramite il proprio sostituto d’imposta che fornisce assistenza fiscale, sia rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato – non si applica il controllo formale previsto dall’articolo 36-ter del Dpr 600/1973 sui dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, purché tali informazioni siano state trasmesse all’Agenzia da soggetti terzi (ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Dlgs 175/2014, come modificato dall’articolo 6 del Dl 73/2022, in vigore a partire dalle dichiarazioni presentate dal 2023).

Micaela Marini  -  Il Sole 24Ore