Le spese sanitarie rimborsate danno sempre grattacapi al contribuente, che deve verificare se può comunque inserirle tra gli oneri, se deve escluderle (per la parte rimborsata) o se deve invece tassare il rimborso. Le regole cambiano, infatti, a seconda dell’origine del rimborso (assicurazione, fondi, mutue) e dell’anno di percezione (medesimo della spesa o successivo).
La regola generale è chiara: spese e oneri sono detraibili o deducibili nei limiti in cui sono rimasti effettivamente a carico del contribuente. Se una spesa viene rimborsata nell’anno in cui è sostenuta, questa non è rimasta a carico, e il beneficio si perde. Se, invece, il rimborso arriva in anni successivi, il bonus resta, ma il rimborso è tassato nell’anno di incasso. Se il rimborso è parziale, la detrazione o deduzione si calcola sulla parte non rimborsata.
Ma la legge prevede molte eccezioni. Perché un conto è il rimborso che davvero elide la spesa, come quando vengono risarcite (dal danneggiante o dalla sua assicurazione) cure mediche sostenute a seguito di un infortunio, di un incidente o per colpa medica; o quando il datore di lavoro eroga un fringe benefit non tassato (ad esempio il rimborso degli interessi sui mutui previsto dall’articolo 1, comma 16, della legge di Bilancio 2024). Diverso è il caso di chi si dota, a proprie spese, di una copertura sanitaria: assicurazioni, fondi sanitari, società di mutuo soccorso. In questi casi, l’articolo 15 del Tuir stabilisce che si considerano a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di coperture i cui premi (per le polizze) o contributi (per fondi e mutue) sono indetraibili o indeducibili se versati dal contribuente, o tassati come retribuzione quando versati dal datore di lavoro (con o senza trattenuta). E la spesa si considera a carico anche se l’assicurazione paga direttamente il medico o la struttura, senza anticipazioni o franchigie da parte dell’assistito, come nel caso di cure all’estero (Cassazione, 30611/2024).
Se, invece, il premio o il contributo sono detraibili o deducibili (o esentasse quando li paga il sostituto di imposta), il rimborso azzera il bonus fiscale sulla spesa rimborsata nell’anno, o è soggetto a tassazione separata se arriva in anni successivi. Con la precisazione (si veda la circolare 14/E/2023) che se premio o contributo erano detraibili o deducibili per legge, il fatto con in concreto il contribuente non li abbia inseriti tra gli oneri è irrilevante.
Tre sono le principali tipologie di coperture, ciascuna delle quali ha regole differenti:
- polizze assicurative: le polizze sanitarie sono indetraibili, per cui i relativi rimborsi sono esentasse. Conclusione opposta se il rimborso deriva da una polizza per invalidità permanente o non autosufficienza nella vita quotidiana, detraibili ex articolo 15 lettera f del Tuir (fino a 530 euro le prime, fino a 1.291,14 euro le seconde);
- enti e casse assistenziali e fondi integrativi del SSN: i versamenti sono deducibili entro il limite di 3.615,20 euro o, se pagati dal datore di lavoro, sono detassati entro lo stesso massimale (unico cumulativo). Rimborsi, quindi, imponibili;
- società di mutuo soccorso: si detraggono al 19% i contributi, entro un massimale di 1.300 euro e i rimborsi sono quindi tassati.
Il tutto si complica quando premi e contributi effettivamente versati sono superiori a quelli detratti o dedotti. Vuoi perché si superano i limiti di importo, vuoi perché le detrazioni sui premi assicurativi possono calare o azzerarsi sopra i 75mila euro di reddito: dal 2025 scatta, infatti, il plafond alle spese detraibili (articolo 16-ter del Tuir, ma sono salve le polizze stipulate entro il 2024); oltre i 120mila euro le detrazioni decrescono fino ad azzerarsi a 240mila euro di imponibile (articolo 15, comma 3-bis Tuir). In questi casi è richiesto un calcolo proporzionale: il rimborso eliderà la spesa (o sarà tassato se percepito in anni successivi) in proporzione al rapporto tra importo detratto e importo complessivo pagato (esempi di calcolo nella circolare 14/E/2023 a pagina 41).
Con un simile quadro, è più che naturale che nella precompilata i rimborsi vadano attentamente verificati per correggere, se necessario, la dichiarazione. E se sono nel 2026 sono state rimborsate spese sostenute nel 2025, è meglio escluderle modificando la precompilata, se la detrazione è del 19%: la successiva tassazione del rimborso (nel 730/2027) avrebbe infatti come aliquota minima il 23%, costando più del bonus fruito.
Marcello Tarabusi - Il Sole 24Ore