21 maggio 2026

Rimborso delle spese mediche, puzzle di regole in dichiarazione

Polizze, mutue e fondi integrativi: tre regimi per il vantaggio fiscale

Le spese sanitarie rimborsate danno sempre grattacapi al contribuente, che deve verificare se può comunque inserirle tra gli oneri, se deve escluderle (per la parte rimborsata) o se deve invece tassare il rimborso. Le regole cambiano, infatti, a seconda dell’origine del rimborso (assicurazione, fondi, mutue) e dell’anno di percezione (medesimo della spesa o successivo).

La regola generale è chiara: spese e oneri sono detraibili o deducibili nei limiti in cui sono rimasti effettivamente a carico del contribuente. Se una spesa viene rimborsata nell’anno in cui è sostenuta, questa non è rimasta a carico, e il beneficio si perde. Se, invece, il rimborso arriva in anni successivi, il bonus resta, ma il rimborso è tassato nell’anno di incasso. Se il rimborso è parziale, la detrazione o deduzione si calcola sulla parte non rimborsata.

Ma la legge prevede molte eccezioni. Perché un conto è il rimborso che davvero elide la spesa, come quando vengono risarcite (dal danneggiante o dalla sua assicurazione) cure mediche sostenute a seguito di un infortunio, di un incidente o per colpa medica; o quando il datore di lavoro eroga un fringe benefit non tassato (ad esempio il rimborso degli interessi sui mutui previsto dall’articolo 1, comma 16, della legge di Bilancio 2024). Diverso è il caso di chi si dota, a proprie spese, di una copertura sanitaria: assicurazioni, fondi sanitari, società di mutuo soccorso. In questi casi, l’articolo 15 del Tuir stabilisce che si considerano a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di coperture i cui premi (per le polizze) o contributi (per fondi e mutue) sono indetraibili o indeducibili se versati dal contribuente, o tassati come retribuzione quando versati dal datore di lavoro (con o senza trattenuta). E la spesa si considera a carico anche se l’assicurazione paga direttamente il medico o la struttura, senza anticipazioni o franchigie da parte dell’assistito, come nel caso di cure all’estero (Cassazione, 30611/2024).

Se, invece, il premio o il contributo sono detraibili o deducibili (o esentasse quando li paga il sostituto di imposta), il rimborso azzera il bonus fiscale sulla spesa rimborsata nell’anno, o è soggetto a tassazione separata se arriva in anni successivi. Con la precisazione (si veda la circolare 14/E/2023) che se premio o contributo erano detraibili o deducibili per legge, il fatto con in concreto il contribuente non li abbia inseriti tra gli oneri è irrilevante.

Tre sono le principali tipologie di coperture, ciascuna delle quali ha regole differenti:

-          polizze assicurative: le polizze sanitarie sono indetraibili, per cui i relativi rimborsi sono esentasse. Conclusione opposta se il rimborso deriva da una polizza per invalidità permanente o non autosufficienza nella vita quotidiana, detraibili ex articolo 15 lettera f del Tuir (fino a 530 euro le prime, fino a 1.291,14 euro le seconde);

-          enti e casse assistenziali e fondi integrativi del SSN: i versamenti sono deducibili entro il limite di 3.615,20 euro o, se pagati dal datore di lavoro, sono detassati entro lo stesso massimale (unico cumulativo). Rimborsi, quindi, imponibili;

-          società di mutuo soccorso: si detraggono al 19% i contributi, entro un massimale di 1.300 euro e i rimborsi sono quindi tassati.

Il tutto si complica quando premi e contributi effettivamente versati sono superiori a quelli detratti o dedotti. Vuoi perché si superano i limiti di importo, vuoi perché le detrazioni sui premi assicurativi possono calare o azzerarsi sopra i 75mila euro di reddito: dal 2025 scatta, infatti, il plafond alle spese detraibili (articolo 16-ter del Tuir, ma sono salve le polizze stipulate entro il 2024); oltre i 120mila euro le detrazioni decrescono fino ad azzerarsi a 240mila euro di imponibile (articolo 15, comma 3-bis Tuir). In questi casi è richiesto un calcolo proporzionale: il rimborso eliderà la spesa (o sarà tassato se percepito in anni successivi) in proporzione al rapporto tra importo detratto e importo complessivo pagato (esempi di calcolo nella circolare 14/E/2023 a pagina 41).

Con un simile quadro, è più che naturale che nella precompilata i rimborsi vadano attentamente verificati per correggere, se necessario, la dichiarazione. E se sono nel 2026 sono state rimborsate spese sostenute nel 2025, è meglio escluderle modificando la precompilata, se la detrazione è del 19%: la successiva tassazione del rimborso (nel 730/2027) avrebbe infatti come aliquota minima il 23%, costando più del bonus fruito.

Marcello Tarabusi - Il Sole 24Ore