Nei primi anni dopo l’avvio di un’attività d’impresa, è ragionevole immaginare che il soggetto passivo effettui considerevoli acquisti di beni (o di servizi) destinati alla realizzazione di operazioni future.
In attesa di raggiungere il volume d’affari atteso, probabilmente l’impresa maturerà un significativo credito IVA per il quale, a determinate condizioni, potrebbe presentare domanda di rimborso.
Va rammentato che gli acquisti prodromici all’esercizio dell’attività d’impresa e finalizzati a porre in essere operazioni soggette a IVA consentono, in linea generale, il diritto alla detrazione dell’imposta.
Il principio è stato affermato, a più riprese, dalla giurisprudenza, evidenziando che si considera “inerente all’esercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie perché l’attività tipica possa cominciare”. Rientrano gli acquisti riferiti alle “attività meramente preparatorie, purché il contribuente dimostri l’effettiva e concreta riferibilità dei beni alla futura produzione di ricavi, tenuto conto, in particolare, della loro natura e del tempo intercorso tra l’acquisto e l’uso” (Cass. nn. 18475/2016 e 15239/2020, Corte di Giustizia Ue causa C-204/13).
Anche la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 584/2021 ha precisato che il diritto alla detrazione sorge e può essere esercitato “fin dal momento dell’acquisizione dei beni e dei servizi, anche ammortizzabili (detrazione immediata)” e che il soggetto passivo “non deve attendere l’effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se gli spetta e in quali termini il diritto alla detrazione”.
L’elemento determinante è che i beni e i servizi siano destinati a essere utilizzati in operazioni che danno diritto alla detrazione (in conformità con quanto stabilito dall’art. 168 della direttiva 2006/112/Ce).
Data per assunta quindi la detraibilità dell’imposta, il soggetto passivo potrebbe interrogarsi sulla facoltà di chiedere a rimborso il credito così maturato.
Escludendo che siano state realizzate eccedenze di IVA detraibile per un triennio, potrebbero essere, però, considerate ulteriori fattispecie di rimborso quali quella relativa all’acquisto o importazione di beni ammortizzabili oppure all’acquisto di beni e servizi per studi e ricerche (art. 30 comma 3 lett. c) del DPR 633/72).
Il rimborso spetta limitatamente all’imposta assolta per i predetti acquisti e, nel caso del credito IVA trimestrale, il rimborso è ammesso solo se il soggetto passivo effettua acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi del totale degli acquisti imponibili.
Il credito IVA può essere chiesto a rimborso senza particolari formalità (salvo l’indicazione nella dichiarazione IVA o nel modello TR), se esso è d’importo inferiore o pari a 30.000 euro annui.
Se, invece, il credito è d’importo superiore a tale soglia, potrebbe risultare obbligatoria la prestazione di un’apposita garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria (anche in forma di fideiussione bancaria). La garanzia (o fideiussione) è di durata triennale (ovvero, se inferiore, al periodo tra la data di erogazione del rimborso e il termine di accertamento).
L’art. 38-bis comma 4 lett. a) del DPR 633/72 impone la prestazione della suddetta garanzia se il rimborso è chiesto da soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni.
È, quindi, essenziale comprendere quale sia il momento di inizio dell’“attività d’impresa”, al fine del computo del predetto periodo.
Sul punto, la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 6/2015 (§ 8.3) ha precisato che:
- per esercizio dell’attività di impresa si intende l’effettivo svolgimento dell’attività stessa, che inizia con la prima operazione effettuata e non con la sola apertura della partita IVA;
- il termine previsto è riferito ai due anni antecedenti la data di richiesta del rimborso IVA.
Ai fini del computo del biennio, occorre verificare “l’effettiva esistenza dell’organizzazione aziendale e l’effettivo esercizio d’impresa che, in taluni casi, può essere desunto anche dagli investimenti realizzati, dai lavori eseguiti, dai contratti, aventi data certa, stipulati, o dalle operazioni passive effettuate in funzione di future operazioni attive” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2016, § 5, e risposta a interpello n. 227/2023).
Garanzia esclusa per le start up innovative
Dall’obbligo di prestare la garanzia patrimoniale, per il rimborso del credito IVA superiore a 30.000 euro annui, sono esonerate le c.d. “start up innovative” di cui all’art. 25 del DL 179/2012.
Inoltre, sono esonerati dalla garanzia, attualmente per i crediti IVA sino a 50.000 euro annui (ma l’importo salirà a 70.000 euro), i soggetti passivi che hanno raggiunto specifici livelli di affidabilità fiscale (c.d. ISA), ai sensi dell’art. 9-bis commi 11 e 12 del DL 50/2017.
Eutekne - Emanuele Greco