13 marzo 2026

Risarcimento del danno ulteriore e trattenuta della caparra incompatibili

L’art. 1453 c.c. mette a disposizione del contraente che abbia patito l’altrui inadempimento due strumenti di tutela tra loro alternativi, ossia: l’azione di condanna all’adempimento delle prestazioni inadempiute e la domanda di risoluzione del contratto. Qualunque sia il rimedio prescelto, il comma 1 dell’art. 1453 c.c. fa salvo il diritto della parte di pretendere, in aggiunta, il risarcimento del danno subito.

Traendo spunto dalla recente ordinanza n. 4301/2026 della Cassazione, si prende qui in esame il complesso rapporto tra l’azione di risoluzione del contratto con annessa richiesta di condanna al risarcimento del danno ex art. 1453 comma 1 c.c. e la domanda di di recesso con diritto di ritenzione della caparra ricevuta (ovvero di restituzione del doppio di quella versata) nell’ipotesi in cui al contratto rimasto inadempiuto acceda una caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.

Sul punto, pare opportuno premettere che la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata unitamente all’azione di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1453 comma 1 c.c., può trovare accoglimento a patto che l’attore abbia assolto all’onere di dimostrare il pregiudizio patrimoniale patito nell’an e nel quantum secondo le regole generali che governano la materia della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.

Se, però, contestualmente alla stipula del contratto una parte ha consegnato all’altra una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., ma le prestazioni oggetto del contratto sono rimaste inadempiute, la parte adempiente può: recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta, ovvero esigere il doppio di quella versata (art. 1385 comma 2 c.c.); o, in alternativa, domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, con l’avvertenza che in questo caso il risarcimento del danno sarà regolato dalle norme generali sopra descritte (art. 1385 comma 3 c.c.).

In sostanza, la caparra confirmatoria si atteggia quale liquidazione anticipata e forfetaria del danno che affranca il contraente adempiente dall’onere di provare in giudizio la sussistenza e l’entità della diminuzione patrimoniale subita, purché, però, questi si limiti a domandare l’accertamento del proprio diritto di ritenzione della caparra ricevuta, ovvero alla restituzione del doppio di quella versata, senza pretendere il pagamento di importi ulteriori a titolo di risarcimento del danno patito.

Non sempre, tuttavia, il contegno processuale dell’attore appare coerente con la descritta lettura dei rapporti tra i commi 2 e 3 dell’art. 1385 c.c. Talvolta, infatti, il contraente adempiente cumula in giudizio le domande di risoluzione del contratto, di accertamento del diritto di ritenere la caparra ricevuta (o di esigere il doppio di quella versata) e di condanna della parte inadempiente al risarcimento del danno ulteriore.

Come sopra accennato, il problema è stato affrontato dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 4301/2026, resa nell’ambito di una controversia che traeva origine dall’inadempimento imputabile ai promissari acquirenti di un contratto preliminare di compravendita e dalle conseguenti azioni dei promittenti venditori di risoluzione del preliminare, di accertamento del loro diritto di trattenere la caparra confirmatoria ricevuta e di condanna dei convenuti al risarcimento degli ulteriori danni patiti. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva: da un lato, accolto la domanda di risoluzione e dichiarato il diritto dei promittenti venditori alla ritenzione della caparra; dall’altro, rigettato l’azione risarcitoria per il mancato assolvimento dell’onere di provare i pregiudizi subiti nell’an e nel quantum. La Cassazione ha osservato che così facendo il giudice di merito è incorso nell’errore di ritenere che i rimedi apprestati dai commi 2 e 3 dell’art. 1385 c.c. possano coesistere tra loro, consentendo alla parte adempiente di trattenere la liquidazione convenzionale e anticipata del danno senza oneri probatori anche quando abbia al contempo richiesto il risarcimento del danno ulteriore (sebbene quest’ultimo debba essere dimostrato secondo le regole generali).

Questo tipo di soluzione confligge con il principio di diritto, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. n. 5854/2024) e condiviso dall’ordinanza 4301/2026, secondo cui in tema di caparra confirmatoria, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. – soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale – e non quale esercizio del diritto potestativo di recesso di cui all’art. 1385 comma 2 c.c., la domanda con cui la parte adempiente chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra versata (ovvero l’accertamento del diritto di ritenere la caparra ricevuta) e il ristoro degli ulteriori danni asseritamente patiti.

Viceversa, si può ritenere che la domanda di recesso sia “implicita” nella domanda di risoluzione del contratto, quando la parte adempiente abbia chiesto la restituzione del doppio della caparra a suo tempo corrisposta, “quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza” (Cass. n. 22657/2017).

Carmela Novella - Eutekne