06 febbraio 2026

Rottamazione, cartelle rottamabili dentro una rateizzazione ordinaria: come si rimodula il piano

Cartelle rottamabili nel piano: scorporo e ricalcolo con AdER, contatto Ufficio o Paga online.

La nuova Rottamazione quinquies introdotta con la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, co. 82-101, L. 199/2025) consente di definire alcuni carichi affidati all’Agente della riscossione, ma nella pratica il problema ricorrente è questo: quelle stesse cartelle possono trovarsi già dentro un piano di rateizzazione ordinaria.

In questi casi la rimodulazione non consiste in un pulsante automatico: occorre scorporare i carichi che si intende definire e ricalcolare la parte residua (non definita) del piano ordinario. Allo stato attuale questo passaggio richiede contatti con l’Ufficio ovvero l’utilizzo dei servizi di pagamento (tra cui “Paga online”) per gestire correttamente i versamenti.

Perimetro della Rottamazione e impatto sulle rateazioni già in corso

La Rottamazione quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2026 e si attiva con una domanda di adesione telematica entro il 30 aprile 2026. Per rientrare nel perimetro dell’agevolazione i debiti devono derivare da omesso versamento di imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972); contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento; sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).

Il punto decisivo, quando quei carichi sono già rateizzati, è l’effetto sulle dilazioni: per i debiti oggetto di rateizzazione ordinaria per cui è presentata la dichiarazione, la norma prevede che le dilazioni siano sospese al momento della presentazione di domanda di adesione e automaticamente revocate con il pagamento della prima o unica rata al 31 luglio 2026 e, inoltre, prevede che non possano essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973.

Pertanto, dal punto di vista operativo, se nel piano ordinario ci sono sia carichi rottamabili sia carichi che resteranno fuori, serve un riallineamento perché la parte rottamata cambia regole, scadenze e canali di pagamento rispetto al piano originario.

Rimodulare il piano ordinario, lo scorporo dei carichi e il ricalcolo del residuo

La rimodulazione, in concreto, passa da due attività:

-          individuare i carichi definibili (presentazione della domanda in area riservata o in area pubblica);

-          scorporare dal piano ordinario i carichi che verranno inseriti nella definizione e ricalcolare ciò che resta nel perimetro della rateazione ordinaria.

In sostanza, non esiste oggi una rimodulazione “fai da te” universalmente automatica per un piano già attivo e misto. La gestione dello scorporo e del ricalcolo avviene, di fatto, tramite interlocuzione con Agenzia delle Entrate Riscossione (Ufficio/sportello/canali dedicati) ovvero attraverso l’applicativo “Paga online”. Con la FAQ n. 19 del 20 gennaio 2026, infatti, è stato esplicitamente chiarito che quando all’interno dello stesso piano di rateizzazione già in corso, convivono sia debiti per i quali si presenta l’adesione alla Rottamazione quinquies sia altri debiti per i quali non si intende aderire o non è possibile aderire perché “non rottamabili” interviene una regola precisa prevista dalla normativa.

In particolare, la presentazione della domanda di adesione produce effetti solo sui carichi definibili inseriti nella richiesta di definizione agevolata: per questi, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni vengono sospesi fino al 31 luglio 2026, data che coincide con la scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la Definizione agevolata.

Per quanto riguarda invece i debiti che restano fuori dalla rottamazione, cioè quelli “non rottamabili”, per proseguire con il pagamento del piano di dilazione, è possibile utilizzare il servizio “Paga online” sul sito e sull’App Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, oppure ci si potrà rivolgere agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Caso pratico

Un contribuente ha un piano di rateizzazione ordinaria da 12 rate mensili da 250 euro (totale 3.000 euro) che comprende:

cartella A (rottamabile): 1.800 euro (es. imposte da controllo automatico 36-bis);

cartella B (non rottamabile): 1.200 euro (es. debito escluso/per cui non intende aderire).

Cosa fa il contribuente:

-          il 15 marzo 2026 presenta la domanda di adesione alla Rottamazione quinquies solo per la Cartella A;

-          da quel momento, le rate del vecchio piano riferite alla Cartella A vengono sospese fino al 31 luglio 2026;

-          nel frattempo il contribuente deve continuare a pagare la parte del piano relativa alla Cartella B (non rottamabile).

Come paga la parte “non rottamabile”:

-          usa “Paga online” selezionando il pagamento delle rate riferite ai debiti non rottamabili, oppure

-          si reca agli sportelli AdER per farsi indicare/importare correttamente le rate residue.

Cosa succede il 31 luglio 2026:

-          il contribuente paga la prima (o unica) rata della rottamazione per la Cartella A: a quel punto la vecchia dilazione, per quei carichi, viene revocata e non potrà più richiedere una nuova rateizzazione ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973 sugli stessi debiti rottamati;

-          il piano ordinario prosegue solo per la Cartella B, già pagata con continuità nei mesi precedenti.  

      Martina Giampà - Fiscalfocus