A partire dal 16 ottobre prende l’avvio la rottamazione quinquies delle entrate locali, con la facoltà di trasmettere l’istanza attraverso l’apposito applicativo messo a disposizione da agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader). Il termine finale per la trasmissione della domanda è il 15 dicembre. Entro il 15 ottobre, l’agente della riscossione rende disponibili ai soggetti interessati l’elenco delle partite potenzialmente condonabili.
Si ricorda che a questa procedura agevolata sono interessate solo le amministrazioni locali che, entro lo scorso mese di luglio, hanno adottato e trasmesso ad Ader la delibera di adesione alla sanatoria in questione (si tratta di circa 1.500 enti locali).
In linea di principio, le regole applicative sono mutuate dalla rottamazione quinquies erariale, con due differenze ovvie: le entrate ammesse e le scadenze. Sotto quest’ultimo aspetto, va ricordato che, una volta aderito alla sanatoria, Ader trasmette agli interessati il prospetto di liquidazione delle somme da versare entro la fine di febbraio 2027. La prima o unica rata si paga infine entro la fine di marzo del prossimo anno. È possibile scegliere un piano di rientro sino a 54 rate bimestrali, con il limite però che la singola rata non può essere inferiore a 100 euro.
Vale evidenziare come l’intera procedura sia gestita da agenzia delle Entrate-Riscossione, senza alcun potere di intervento da parte delle amministrazioni locali, a parte la scelta iniziale di aderire alla procedura.
La sanatoria in esame si distingue da quelle decise autonomamente dai comuni, sulla base della disciplina contenuta nella legge di bilancio 2026. Per tali delibere, infatti, l’ente è libero di scegliere tanto le entrate interessate che il numero delle rate, oltre che l’entità dello sconto riconosciuto al contribuente. L’unico limite è costituito dal fatto che la sorte capitale è sempre dovuta per intero.
L’ambito oggettivo
Rientra nella rottamazione locale la totalità delle entrate affidate dall’ente all’agente della riscossione al 31 dicembre 2023. L’unica eccezione è rappresentata dalle somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti. L’ente non ha alcuna facoltà di intervento, ad esempio, nella selezione delle entrate o delle annualità da includere nella sanatoria. Questo significa che, diversamente da ciò che accade nella definizione erariale, nel contesto in esame sono ricompresi anche gli importi derivanti da avvisi di accertamento esecutivo, oltre che le somme da ruoli di riscossione. Si ricorda che la data dell’affidamento non coincide con la data della notifica del titolo esecutivo. Si pensi ad un avviso di accertamento esecutivo Imu notificato nel corso del 2022. Lo stesso può essere affidato all’agente della riscossione solo dopo 90 giorni dalla notifica, ma accade spesso che il comune non si affretti alla trasmissione del carico e vi provveda ad esempio un anno dopo la notifica. Allo scopo, sarà quindi bene partire dai dai dati messi a disposizione dall’agente della riscossione entro il 15 ottobre prossimo.
La decadenza
Le regole della decadenza dalla rottamazione comunale sono identiche a quelle per la definizione delle entrate statali. In proposito, si ricorda che l’unica tolleranza concessa è quella di un ritardo di 5 giorni con riferimento all’unica rata, in scadenza il 31 marzo 2027, oppure all’ultima rata. Si decade inoltre se non si paga l’ultima quota. Per le rate intermedie, invece, non ci sono ritardi tollerati ma è possibile restare nella procedura se si omette il pagamento di una sola delle quote dovute. A tale proposito, va tuttavia segnalato quanto precisato nelle Faq di Agenzia delle Entrate – Riscossione, secondo cui se si omette una rata il pagamento di quella successiva viene imputato a quella scaduta. È stato ulteriormente rilevato che se il contribuente si porta avanti la rata omessa sino alla fine della procedura, quando verserà l’ultima rata, il versamento verrà ascritto alla penultima scadenza del piano di rientro, con l’effetto che, se non si provvede a effettuare un doppio pagamento, la rottamazione decade, per omesso versamento dell’ultima rata.
I rapporti con il contenzioso
Una clausola speciale è riservata ai rapporti tra la rottamazione e la definizione del contenzioso pendente, avente ad oggetto una o più delle partite definite. In primo luogo, è necessario che il debitore segnali nella dichiarazione di sanatoria l’esistenza di contenziosi in corso. Inoltre, è espressamente stabilito che, ai fini processuali, gli effetti della rottamazione si perfezionano con la trasmissione della domanda e il pagamento della prima o unica rata. Questo significa che il buon esito finale della procedura è irrilevante per le collegate vicende giudiziarie. Ma ciò comporta altresì che, una volta che il contribuente abbia versato la prima rata, non potrà più contare sulla riattivazione del processo, qualora egli dovesse successivamente decadere dalla sanatoria. In sostanza, se si paga la prima quota si perde per sempre la chance giudiziale, anche se dopo si dovesse abbandonare la definizione.
Le dilazioni in corso
Una volta presentata la domanda di rottamazione, si sospendono i termini per il pagamento delle dilazioni in corso, fino al 31 marzo 2027, data di scadenza della prima o unica rata. Attenzione, però, perché se la rateazione ha ad oggetto sia somme rottamate che debiti diversi da queste, occorre chiedere all’agente della riscossione la rimodulazione del piano di rientro escludendo l’importo delle partite incluse nell’istanza di sanatoria. Nelle realtà locali, è possibile che il comune abbia deliberato una disciplina ad hoc della rateazione che pertanto si sostituisce a quella ordinaria, prevista nell’articolo 19 del Dpr 602/1973. In tale eventualità, è l’ente locale che gestisce la dilazione ed è quindi ad esso che il contribuente dovrà rivolgersi per segnalare la necessità di rivedere il piano di rientro già concesso. Si ricorda inoltre che, in caso di fuoriuscita dalla sanatoria, non è possibile rateizzare ulteriormente i debiti oggetto della stessa.
Il Sole 24 Ore - Luigi Lovecchio