31 gennaio 2025

Rottamazione-quater, nessuna eccezione: in caso di decadenza la nuova rateazione segue le regole ordinarie

La guida dedicata alla nuova procedura di rateazione delle somme iscritte a ruolo, pubblicata sul portale dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, certifica una scomoda verità. La rateazione delle somme ricomprese in piani di Rottamazione-quater decaduti per mancato o ritardato pagamento segue le regole ordinarie. Non sono previste eccezioni di alcun tipo.

Caratteristica distintiva della Rottamazione-quater, prevista dall’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197 del 2022, che costituisce anche il principale aspetto che la differenzia dalla precedente Rottamazione-ter di cui all’articolo 3 del Decreto Legge n. 119 del 2018, è la possibilità di rateizzare, ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, il debito per il quale si è determinata l’inefficacia della definizione agevolata. A differenza di quanto espressamente previsto ai fini della Rottamazione-ter dall’articolo 3, comma 14, del Decreto Legge n. 119 del 2018, secondo il quale in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento il pagamento dei debiti ricompresi non può essere nuovamente rateizzato, per la Rottamazione-quater non si rinvengono nel testo normativo disposizioni del medesimo tenore. Ne consegue, pertanto, che almeno in linea di principio i carichi ricompresi in piani di Rottamazione-quater, successivamente decaduti, possono essere nuovamente rateizzati.

In una sola occasione l’Amministrazione finanziaria (si veda “Decadenza dalla Rottamazione-quater, nuova rateazione dei carichi solo a determinate condizioni” - Quotidiano Fiscal Focus del 2 febbraio 2024) aveva affrontato la questione relativa alla nuova dilazione delle somme iscritte a ruolo i cui carichi erano ricompresi in piani di definizione agevolata Rottamazione-quater oggetto di decadenza. Lo scorso febbraio, nell’ambito di un incontro con la stampa specializzata, i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate hanno affermato che in caso di inefficacia della Rottamazione-quater i relativi carichi già ricompresi in piani di rateazione oggetto di precedente decadenza possono essere nuovamente rateizzati nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 3, del DPR n. 602 del 1973.

In particolare, in caso di decadenza della Rottamazione-quater, la nuova rateazione è certamente possibile quando, prima della definizione agevolata, i carichi non erano mai stati dilazionati ovvero, se precedentemente dilazionati, quando il relativo piano di dilazione era stato revocato per effetto dell’adesione alla Rottamazione-quater ai sensi dell’articolo 1, comma 243, lettera a), del Decreto Legge n. 107 del 2022.

La nuova rateazione costituisce un’eventualità, invece, quando i carichi della Rottamazione-quater, decaduta per carenza di versamento, erano stati già oggetto di una precedente dilazione di pagamento, decaduta per lo stesso motivo. Viste le modifiche apportate dall’articolo 15-bis del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50:

per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022, la nuova rateazione è possibile solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione, seguendo l’impostazione della precedente formulazione dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022, i carichi precedentemente decaduti non possono essere nuovamente dilazionati, fermo restando che la decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude comunque la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Tale impostazione, fino ad oggi frutto di un chiarimento verbale rilasciato nell’ambito di uno dei tanti incontri dell’Amministrazione finanziaria con la stampa specializzata, trova una cornice formale nella Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione. In caso di Rottamazione-quater naufragata per il mancato o ritardato pagamento delle somme dovute, sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova rateazione dei ruoli i carichi oggetto di una rateazione decaduta precedentemente alla definizione agevolata. La nuova rateazione, invece, è consentita solo per i piani di dilazione richiesti fino al 15 luglio 2022, per i quali è tuttavia necessario rimuovere la preclusione provvedendo al versamento delle somme corrispondenti all’importo delle rate scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta.

Ad esempio, si prenda il caso di un contribuente che il 30 ottobre 2022 è decaduto dalla rateazione, a causa del mancato pagamento della trentesima rata di un piano composto da settantadue rate. Il medesimo contribuente aderisce alla Rottamazione-quater, decadendo anche da quest’ultima. Ove, in data odierna, il contribuente intenda rateizzare nuovamente tali carichi, dovrà prima recuperare le 27 rate scadute nel periodo intercorrente dal 30 ottobre 2022 alla data della nuova richiesta di rateazione.

Solo al versamento di tale importo il contribuente è riabilitato a presentare l’istanza (il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data).

Paolo Iaccarino  -  FiscalFocus